AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 ottobre 2020, n. 449
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio).Determinazione contributo per i soggetti localizzati in Comuni colpiti da un evento calamitoso
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante dichiara di aver presentato in data 19 giugno 2020 “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020 n.34), in quanto, domiciliato nel comune di X che già versava in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell’emergenza COVID-19.
L’interpellante osserva che le istruzioni per la compilazione della predetta istanza, a pag. 7 indicano, a titolo indicativo e non esaustivo, il Comune di X – in cui l’istante ha il proprio domicilio fiscale – tra i Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.
A seguito di discrasie riscontrate – per quanto riguarda lo stato del Comune di X come comune colpito da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020 – tra la normativa Regionale (il Comune di X non è nell’allegato “A”dell’Ordinanza della Regione … n. X del XX dicembre 201X – vedasi allegato 2) e le sopra citate istruzioni per la compilazione dell’ istanza, la società istante, ha presentato in data 26 giugno 2020 “Istanza di rinuncia al contributo a fondo perduto”.
Tale rinuncia è stata trasmessa prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento dell’istanza.
Tanto premesso l’istante chiede se – al fine dell’invio di una nuova “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto” da presentarsi entro il termine del 13 agosto 2020 – il Comune di X possa essere riconosciuto come Comune colpito da evento calamitoso il cui stato di emergenza era in atto alla data del 31 gennaio 2020.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la lista (indicativa e non esaustiva) dei Comuni colpiti da eventi calamitosi il cui stato di emergenza era in atto alla data del 31 gennaio 2020,contenuta a pag. 7 delle “Istruzioni per la compilazione” dell’ istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, sia basata – per quanto riguarda i Comuni ivi indicati tra cui il Comune di X – su dati aggiornati e costituenti un punto di riferimento tale per cui il sottoscritto contribuente possa indicare, nell’invio di una nuova istanza, il Comune di X come comune in stato di emergenza alla data del 31gennaio 2020.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell’ambito del Titolo II rubricato «Sostegno all’impresa e all’economia»,ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ad alcune tipologie di soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
In particolare, il predetto articolo al comma 1 prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondoperduto COVID-19).
Al successivo comma 2, esclude dal beneficio alcuni soggetti tra cui, i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 sono individuate nei commi 3 e 4 e dispongono che:
1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito alla fruizione del predetto contributo a fondo perduto COVID-19.
In particolare, con la circolare n. 22/E del 2020, al punto 5.2 prevede quanto di seguito indicato: «Il comma 4 del citato articolo 25 stabilisce che possano fruire del contributo qui in esame, anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi, i soggetti che, «a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso,hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19». La disposizione normativa richiede i seguenti elementi:
a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
b) i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);
c) tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento.
Al riguardo si rappresenta che la lista individuata nelle istruzioni dell’istanza,come del resto chiarito dall’inciso “indicativa e non esaustiva” non rappresenta un elenco tassativo dei predetti comuni. (…)».
Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, sul presupposto che il Comune di X risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia «ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020»(elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede in interpello), si ritiene che l’istante possa fruire del contributo a fondo perduto COVID-19,determinando lo stesso secondo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).
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