AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento n. 244635 del 27 giugno 2022
Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
1.1 In base alle istanze presentate ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 171638 del 18 maggio 2022 e sulla base delle disposizioni di cui ai punti 2.9, 3.1 e 3.2 del richiamato provvedimento, il contributo a fondo perduto è pari a 22.002 euro per ciascun beneficiario.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha rifinanziato il fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022 destinati alle attività che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
Il citato articolo 6, comma 2, prevede che “Fino al 10 febbraio 2022, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”.
Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede che si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure disciplinate dall’articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, attuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021 (di seguito decreto interministeriale).
Il citato decreto interministeriale relativamente ai soggetti che svolgono in via prevalente l’attività individuata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, prevede che le risorse finanziarie siano ripartite in egual misura tra i soggetti richiedenti, con un limite massimo pari a 25.000 euro. Lo stesso decreto prevede che il contributo sia richiesto tramite istanza da presentare all’Agenzia delle entrate per via telematica, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, e sia corrisposto mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, emanato il 18 maggio 2022, ha previsto, tra l’altro:
- al punto 4, che l’istanza per l’accesso al contributo è presentata dal 6 al 20 giugno 2022;
- al punto 2.9, che l’Agenzia, sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, effettuerà alcuni controlli rispetto alle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Tali controlli potrebbero comportare lo scarto dell’istanza e la mancata erogazione del contributo;
- al punto 3.1, che l’Agenzia delle entrate procede a ripartire, in egual misura per ciascun soggetto beneficiario, il contributo, rapportando l’importo di finanziamento stabilito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli, con un limite massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario;
- al punto 3.2, che l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione di cui al punto 1 e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente nell’istanza nel riquadro presente in corrispondenza della lettera B, in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.
Tanto premesso, tenuto conto delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate a tutto il 20 giugno 2022, con il presente provvedimento si rende noto che il contributo a fondo perduto è pari a 22.002 euro per ciascun beneficiario.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento
Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
Articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 171638 del 18 maggio 2022.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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