AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 ottobre 2020, n. 477
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio). Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società consortile istante dichiara di associare numerosi distributori di carburante del ……….. e di avere la finalità di acquistare unitariamente il carburante dalle società distributrici e cederlo ai singoli associati ad un prezzo più conveniente.
Rende noto che tutte le fatture di vendita e di acquisto evidenziano esplicitamente le relative accise.
L’istante chiede chiarimenti in merito all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), con riguardo al limite di Euro 5 milioni per poter richiedere il contributo a fondo perduto previsto dalla disciplina in argomento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante, richiamando anche la recente circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ritiene applicabile al caso di specie quanto precisato per i distributori di carburante, ovvero che “il calcolo del requisito soglia massima ricavi o compensi va calcolato al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni”. In tal modo, i ricavi conseguiti dalla società risultano al di sotto del limite di Euro 5 milioni, permettendo alla stessa di richiedere il contributo in argomento.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del contributo di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Con l’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. In particolare, il predetto articolo prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).
Il menzionato articolo 25 individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19. In particolare, è necessario che:
1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito al menzionato contributo a fondo perduto COVID-19.
Il comma 1, dell’articolo 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che « per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni».
In relazione alle modalità di determinazione della sogli massima dei ricavi di cui al punto sub 1), con la citata circolare n. 15/E del 2020 è stato chiarito che «Per […] i distributori di carburante […] si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
Inoltre, con la circolare n. 22/E del 2020 è stato ulteriormente ribadito che «il rinvio nella circolare n. 15/E citata alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima [dei] ricavi o compensi per l’accesso al contributo». Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene che la soglia massima dei ricavi di cui al comma 2, dell’articolo 25 del Decreto rilancio debba essere determinata assumendo i ricavi percepiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni, con le medesime modalità con cui l’istante determina i limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo.
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