AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 settembre 2020, n. 403
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio). Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di scissione.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società XXX (di seguito anche l’istante), dichiara di essere stata costituita in data XXX 2019 a seguito di scissione parziale proporzionale e di esercitare l’attività di servizi di …nel settore delle …), chiede un parere circa la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito il legge, con modificazioni, dall’articolo 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto rilancio).
L’istante rappresenta che con la suddetta operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale, l’attività di … è stata conferita interamente alla società XXX mentre l’attività relativa … è stata conferita interamente in capo alla XXX.
L’istante rappresenta che nel periodo di imposta 2019 i ricavi risultano essere inferiori alla soglia di cinque milioni di euro, di cui al comma 3 dell’articolo 25 citato, e che nel mese di aprile 2020 ha subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di oltre un terzo rispetto al mese di aprile 2019.
Per quanto sopra indicato, l’istante chiede
a) conferma di poter fruire dell’agevolazione del contributo a fondo perduto, introdotto e disciplinato dall’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) conferma di poter fruire di una somma pari ad Euro XXX derivante dal seguente calcolo: 10% della differenza tra il fatturato 2019 XXX e il fatturato 2020 XXX
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la fattispecie prospettata debba essere risolta alla luce delle seguenti considerazioni.
L’istante ritiene che la scissione parziale proporzionale ha dato origine a due distinte realtà sotto il profilo sia formale che sostanziale.
In particolare l’istante fa presente che nella fattispecie de quo non si tratterebbe di un subentro in continuità bensì di una discontinuità nelle posizioni fiscali delle società scisse.
Ciò detto, l’istante ritiene di poter fruire del contributo agevolativo di cui al comma 4 dell’articolo 25 citato, per la somma complessiva di euro XXX sulla base della applicazione della aliquota del dieci per cento sulla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2019 ed il fatturato del mese di aprile 2020.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del contributo di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»), nonché esclusa ogni valutazione in relazione alla quantificazione del menzionato contributo (aspetto che esula dalle prerogative esercitabili dalla scrivente in sede di interpello).
Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Con l’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19″.
In particolare, il predetto articolo prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).
Il menzionato articolo 25 individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19. In particolare, è necessario che:
1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il comma 4 del menzionato articolo 25, tra l’altro, prevede che «Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019».
Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito al menzionato contributo a fondo perduto COVID-19.
In particolare, con la circolare n. 22/E del 2020, al punto 5.1, riguardante le operazioni di riorganizzazione, è stato rappresentato quanto segue: «Come già precisato nella circolare n. 15/E del 2020 in relazione ai soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.
Nell’ipotesi di scissione, quindi, i due requisiti andranno determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d’azienda oggetto di assegnazione (…)».
Ciò premesso, riguardo la fattispecie in esame, come dichiarato dall’istante la società XXX (società beneficiaria di nuova costituzione) è stata costituita in data XXX 2019 a seguito di scissione parziale proporzionale sopra descritta.
Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene che l’istante possa fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti), secondo quanto previsto dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (quesito sub a)).
Con riferimento al quesito sub b), si rappresenta che la determinazione del contributo a fondo perduto COVID-19 deve essere operata, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, identificando l’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d’azienda oggetto di assegnazione alla società istante (ante e post scissione).
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