AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 ottobre 2020, n. 479
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio). Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di società costituita il 30 aprile 2020, con iscrizione nel registro delle imprese a maggio 2020.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA SRL (di seguito “l’istante” o “la società”), ha posto un quesito circa la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito il legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto rilancio), rappresentando quanto segue.
La società, costituita in data 30 aprile 2020, è stata iscritta nella sezione ordinaria del registro imprese in data … maggio 2020 ed ha comunicato al registro delle imprese l’inizio attività in data … maggio 2020.
L’istante evidenzia che, in merito ai requisiti per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25, la circolare n. 15/E del 15 giugno 2020 ha precisato che: ” … in considerazione della circostanza che la formulazione del contributo prevede che il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 20I9), si ritiene che possano rientrare nell’ambito di applicazione del beneficio in esame i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)”.
Premesso che con la suddetta circolare n. 15/E del 2020 è stato chiarito che il contributo spetta anche per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2018 in assenza di riduzione di fatturato (nel caso specifico spetterebbe il contributo minimo di euro 2.000,00 in quanto il fatturato di aprile 2020 è zero e non sussiste la comparazione con il 2019), l’istante ritiene che nel caso in esame ricorrano obiettive condizioni d’incertezza, derivanti dalla circostanza che la società è stata iscritta nel registro delle imprese ed ha iniziato la propria attività successivamente al 30 aprile 2020.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, poiché, sulla base di quanto precisato nella suddetta circolare 15/E del 2020, la società è stata la costituita l’ultimo giorno utile, ovvero il 30 aprile 2020, non essendo ai fini del contributo rilevanti le successive date di iscrizione nel registro delle imprese e di inizio attività.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito agli ulteriori requisiti per la fruizione del contributo di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Con l’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell’ambito del Titolo II dedicato al « Sostegno all’impresa e all’economia», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
In particolare, il predetto articolo prevede che « è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).
Il menzionato articolo 25 individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19. In particolare, è necessario che:
1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito al menzionato contributo a fondo perduto COVID-19.
In particolare, con la suddetta circolare n. 15/E del 2020 è stato chiarito che ” Da ultimo, si precisa che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 25, il contributo qui in esame «spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019».
Al riguardo, in considerazione della circostanza che la formulazione del contributo prevede che il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019), si ritiene che possano rientrare nell’ambito di applicazione del beneficio in esame i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)”.
Successivamente, con la citata circolare n. 22/E del 2020, al paragrafo 2.2, in relazione all’inizio attività successivo al 1° gennaio 2019, è stato specificato che: “
Sono pertanto inclusi tra i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 esclusivamente i soggetti per cui la data di apertura della partita IVA ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 coincide o è successiva a tale data (restano fermi gli ulteriori requisiti disposti dalla norma), a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività. Ciò anche al fine di evitare incertezze in relazione all’identificazione del limite temporale identificato dal legislatore”.
Nel caso in esame la società istante è stata costituita con atto notarile del 30 aprile 2020, data nella quale è stata aperta anche la partita IVA, ma è stata iscritta nella sezione ordinaria del registro imprese in data … maggio 2020 ed ha comunicato sempre al registro imprese l’inizio attività in data … maggio 2020.
Alla luce di quanto sopra, a prescindere dagli effetti giuridici derivanti dall’iscrizione nel registro delle imprese, la scrivente ritiene che la società ALFA SRL rientri, in linea di principio, tra i soggetti previsti dall’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 e, pertanto, possa fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 ivi previsto (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di più attività svolte. Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) - Risposta 16 ottobre 2020, n. 478 dell'Agenzia delle Entrate
- Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di scissione - Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) - Risposta 24 settembre 2020, n. 403 dell'Agenzia delle Entrate
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