AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 ottobre 2020, n. 475
Articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 3 del 2015 e decreto 7 maggio 2019. Determinazione del limite massimo di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto attuativo.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
…
La società, costituita nel 1990, è iscritta, dal … 2018, nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di X, alla sezione speciale per “piccole e medie imprese innovative” (di seguito “PMI innovative”).
L’assemblea straordinaria degli azionisti, in data … 2019, ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento di … milioni di euro, comprensivi di sovraprezzo azioni, a servizio della quotazione delle proprie azioni sul mercato non regolamentato Y, avvenuta con decorrenza … 2019 ed inizio negoziazioni dal … 2019.
Osserva l’istante che sono piccole medie imprese (di seguito anche “PMI”) quelle che corrispondono alla definizione fornita dalla raccomandazione 2003/361/CEE, ovvero le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, rubricato “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ha stabilito, al primo comma dell’articolo 4, i requisiti per definire “innovative” le PMI, riservando alle PMI innovative , al successivo comma nove, alcuni specifici benefici, già previsti in favore delle start up innovative.
Il successivo comma 12-bis dello stesso articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015 rimanda ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, per l’individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni ivi contenute.
Il decreto interministeriale (di seguito anche “decreto attuativo”), rubricato “modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative”, è stato emanato in data 7 maggio 2019 ed ha definito, nell’ambito delle PMI innovative, la categoria delle “PMI innovative ammissibili”, stabilendone i requisiti.
L’istante afferma di possedere i requisiti per essere qualificata “PMI innovativa”, come definita dall’articolo 4 del citato decreto legge n. 3 del 2015, ma chiede se possa anche soddisfare i requisiti per essere considerata “PMI innovativa ammissibile”, visto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 2) del decreto attuativo, per “PMI innovative ammissibili” si intendono le “PMI innovative” che, dopo dieci anni dalla loro prima vendita commerciale e senza limiti di età effettuano un investimento in capitale di rischio – sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o ad un nuovo mercato geografico – che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.
In merito, la società evidenzia che, oltre all’aumento di capitale sociale di … milioni di euro su menzionato, il consiglio di amministrazione della stessa ha approvato in data … 2019 un piano d’investimenti per il quadriennio 2019-2022 per complessivi … milioni di euro, di cui … milioni di euro in ricerca e sviluppo (temporalmente così distribuiti: … mln nell’anno 2019; … mln nell’anno 2020; … mln nell’anno 2021, … mln nell’anno 2022), a fronte di un fatturato medio dell’ultimo quinquennio di … euro.
Chiede inoltre, nel caso in cui attualmente non possa essere considerata “PMI innovativa ammissibile”, se:
– nel caso detto requisito dovesse essere soddisfatto in futuro l’aumento di capitale sociale di … milioni di euro deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti nel corso dell’anno 2019 dovrà concorrere a determinare il limite massimo (15 milioni di euro) previsto all’articolo 4, comma 7, del decreto di attuazione, oltre il quale i conferimenti effettuati dai soci non sono ammessi alle agevolazioni fiscali spettanti agli investitori nel capitale di rischio dell’impresa;
– potrà comunque beneficiare delle ulteriori agevolazioni previste dal comma 9 dell’articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015, diverse da quella recata dall’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento al primo quesito, l’istante ritiene di non poter rilasciare la certificazione di spettanza delle agevolazioni fiscali in favore degli investitori che hanno aderito all’aumento di capitale sociale di … milioni di euro, in quanto detto aumento di capitale non è superiore al 50% del fatturato medio del quinquennio precedente 2014-2018 (pari ad euro … ).
Di conseguenza, essendo l’investimento in capitale di rischio escluso dai benefici fiscali, lo stesso non concorrerà, a parere dell’istante, a determinare l’ammontare massimo di 15 milioni di euro – stabilito all’articolo 4, comma 7, del decreto di attuazione – previsto per i conferimenti ammissibili alle agevolazioni, Ad avviso della società istante una diversa interpretazione condurrebbe ad annullare, ingiustamente, il beneficio fiscale previsto dalla norma nel caso in cui in futuro gli investitori dovessero effettuare un aumento di capitale sociale ammissibile.
Infine, ritiene l’istante, che una “PMI innovativa” – ancorché non rientrate nella definizione di “PMI innovativa ammissibile” – possa comunque accedere alle ulteriori agevolazioni previste dall’articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015, conservando, in particolare, le agevolazioni di cui agli artt. 26, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 32 del decreto legge n. 179 del 2012.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito agli ulteriori requisiti delle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese innovative (cd. PMI innovative) dall’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e con successive modifiche), tenuto conto delle misure di attuazione contenute nel decreto interministeriale del 7 maggio 2019, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
La disciplina di cui al citato articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, ha esteso alle PMI innovative larga parte delle misure – non esclusivamente di natura tributaria – già previste dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012) in favore delle start up innovative.
Tra le misure applicabili, il comma 9 dell’articolo 4 citato include anche quelle relative agli investimenti nel capitale sociale delle PMI innovative, introdotte per le start up innovative dall’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012.
La Commissione europea, intervenuta con decisione del 17 dicembre 2018, n. C(2018) 8389 final , ha statuito che: “l’aiuto notificato è compatibile con il mercato interno, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Di conseguenza, essa decide di non sollevare obiezioni nei confronti della misura in oggetto”.
A tale decisione ha fatto seguito l’emanazione, il 7 maggio 2019, del decreto interministeriale atto a consolidare, in un unico provvedimento, le disposizioni di attuazione dell’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 (in materia di start up innovative) e dell’articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015 (in materia di PMI innovative), con efficacia in relazione agli investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
In riferimento al primo quesito posto dall’istante, sulla base della predetta autorizzazione europea e dell’articolo 1, lett. c) del decreto attuativo 7 maggio 2019, sono ammissibili alle agevolazioni fiscali le PMI innovative che:
(i) «rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
(ii) ricevono l’investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale».
In relazione al precedente punto ii), «le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate comunque ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:
1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
2) senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l’art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014».
Tanto premesso, al fine di individuare la soluzione interpretativa da applicare al caso prospettato dall’istante, la scrivente ha richiesto il parere di competenza al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
In riscontro a tale richiesta il citato Dicastero, con nota RU … del 2020, acquisita dalla scrivente con RU n. …, ha formulato il seguente parere, riportato nei passaggi fondamentali, che si recepisce per la risposta al quesito in esame.
“In risposta al primo quesito dell’istante si chiarisce, dunque, che i requisiti di ammissibilità all’agevolazione, come già detto, sono definiti sulla base della normativa europea sugli aiuti di Stato e la decisione di autorizzazione dell’aiuto e non si esauriscono con il fatto di essere PMI innovativa in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1 del Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 e iscritta nell’apposita sezione del registro delle imprese; affinché una PMI innovativa sia ammissibile, occorre anche che siano soddisfatte le condizioni previste dalla norma ai fini della ammissibilità all’agevolazione” (cfr. articolo 4, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, ai sensi del quale l’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 si applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione del 22 gennaio 2014).
Con riguardo al secondo quesito, si fa presente che l’art. 4 comma 7 del Decreto 7 maggio 2019 recita: «Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo». Pertanto, il limite dei 15 milioni di euro va calcolato in relazione ai conferimenti agevolabili ai sensi dello stesso decreto e compatibilmente con quanto previsto dalla normativa europea“.
Alla luce di quanto rappresentato in istanza, in relazione al primo quesito, si ritiene – d’intesa con il MISE – che la società istante non possieda i requisiti per essere qualificata come “PMI innovativa ammissibile”, ai sensi della definizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto 7 maggio 2019. Ne consegue che:
– in relazione all’investimento rappresentato in istanza non trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012, al quale rinvia l’articolo 4, comma 9, del decreto legge n. 3 del 2015;
– l’istante può, in linea di principio, fruire delle ulteriori agevolazioni previste dal citato comma 9, conservando, in particolare, le agevolazioni di cui agli artt. 26, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 32 del decreto legge n. 179 del 2012, in quanto mantiene la qualifica di “PMI innovativa”, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015.
Per quanto concerne il secondo quesito, per quanto sopra esposto, si ritiene – d’intesa con il MISE – che il piano di aumenti di capitale descritti in istanza – deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti nel corso dell’anno 2019 – non concorra a determinare il limite massimo (15 milioni di euro) previsto all’articolo 4, comma 7, del decreto 7 maggio 2019, poiché si è in presenza di conferimenti effettuati dai soci in relazione ad un soggetto (l’interpellante) che non è qualificato come “PMI innovativa ammissibile” e, dunque, non si tratta di conferimenti agevolabili.
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