INAIL – Determinazione n. 73 del 26 marzo 2024

Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e relative modalità di applicazione – Articolo 4, comma 4, decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 (ndr Articolo 4, comma 4, decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2023, n. 156)

Delibera

Articolo 1

(Premio speciale unitario giornaliero)

Il premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei progetti utili alla collettività (PUC) è fissato, per l’anno 2024, nella misura di euro 1,04 per singola giornata di attività prestata a cui va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione ad eventuali variazioni apportate

Articolo 2

(Soggetti assicurati)

1. Sono soggetti all’assicurazione lnail i beneficiari dell’Assegno di inclusione, che nell’ambito del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa partecipano anche volontariamente a progetti utili alla collettività (PUC) a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tal fine convenzionate con i Comuni, nonché i beneficiari del Supporto alla formazione e lavoro che partecipano a progetti utili alla collettività (PUC), individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’interno del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) istituito ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 agosto 2023.

2. Sono altresì soggetti all’assicurazione lnail le persone in condizioni di povertà, così come eventualmente individuate con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che su base volontaria, pur non essendo beneficiarie dell’Assegno di inclusione o del Supporto alla formazione partecipano a progetti utili alla collettività (PUC).

Articolo 3

(Soggetti assicuranti)

1. I comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari del progetto utile alla collettività (PUC), individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, sono soggetti in qualità di datori di lavoro alle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Articolo 4

(Modalità e termini di attivazione della copertura assicurativa)

1. I comuni, anche in forma associata, e le altre amministrazioni pubbliche titolari del progetto utile alla collettività (PUC) eventualmente per il tramite dei comuni, attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti la copertura assicurativa lnail esclusivamente con modalità telematica utilizzando la piattaforma GePI istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale che opera in interoperabilità con il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

2. L’attivazione della copertura assicurativa è effettuata dai comuni, anche in forma associata, ovvero dalle altre amministrazioni pubbliche titolari del progetto utile alla collettività (PUC), entro il giorno antecedente all’inizio dell’attività di ciascun partecipante. La cessazione dal progetto è comunicata entro il giorno successivo dalla data di fine partecipazione. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente sono comunicate eventuali variazioni nel rapporto assicurativo del partecipante al progetto utile alla collettività, ovvero nella durata del progetto stesso.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette all’lnail, con flusso giornaliero, in cooperazione applicativa, le denunce di attivazione della copertura assicurativa.

4. L’lnail entro il giorno successivo a quello di ricezione delle denunce di cui al comma precedente invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’esito della trasmissione e in caso di esito positivo, invia a mezzo PEC al titolare del progetto il provvedimento di assicurazione.

Articolo 5

(Comunicazione del numero di giornate di effettiva attività prestata)

1. I comuni, anche in forma associata, e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC, eventualmente per il tramite dei comuni comunicano attraverso la piattaforma GePI entro il 30 del mese successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno il numero delle giornate di effettiva attività prestata dai partecipanti ai PUC.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette all’lnail in via telematica attraverso la piattaforma GePI, entro 30 giorni dal termine di cui al comma precedente il numero delle giornate indicate dai comuni o dalle altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC, eventualmente per il tramite dei comuni, relative a ciascun partecipante ai PUC per il trimestre di riferimento ed eventuali rettifiche del numero delle giornate indicate nei trimestri precedenti anche se già rendicontati.

Articolo 6

(Rendicontazione dell’onere per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. L’lnail, acquisiti in cooperazione applicativa i dati trimestrali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi al numero delle giornate di effettiva attività svolte nell’ambito dei PUC, calcola il relativo onere assicurativo.

2. L’onere è calcolato tenuto conto dell’importo del premio speciale unitario giornaliero, di cui all’articolo 1, aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione ad eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

3. L’onere è calcolato con riferimento al trimestre appena concluso e ad eventuali conguagli relativi ai trimestri precedenti.

4. L’lnail provvede alla richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il terzo mese successivo a quello di scadenza del trimestre e comunque all’esito dei controlli di congruenza dei dati trasmessi.

5. L’onere per la copertura assicurativa dei soggetti impegnati nell’ambito dei PUC è sostenuto, ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, ultimo periodo, a valere sulle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Tutela assicurativa)

Ai soggetti assicurati, come individuati all’articolo 2 impegnati nelle attività rientranti nell’ambito dei progetti utili alla collettività (PUC) si applica la tutela assicurativa lnail.

Ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro, per la liquidazione dell’indennità di inabilità temporanea assoluta, si assume la retribuzione convenzionale in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale utile ai fini della determinazione del premio speciale giornaliero, rivalutata annualmente in relazione all’indice medio del costo della vita accertato dall’lstat.

Articolo 8

(Denuncia/comunicazione di infortunio e denuncia di malattia professionale)

1. I comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC sono tenuti ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

2. I comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC rendono disponibile all’lnail il registro previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 (ndr articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2023, n. 156), per i successivi controlli in caso di infortunio o malattia professionale.

3. I comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC devono comunicare in via telematica all’lnail, nonché per suo tramite, al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La presente deliberazione è inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del decreto di approvazione.