INPS – Circolare n. 157 del 30 dicembre 2025
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025
SOMMARIO: Variazione all’1,60 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
INDICE
- Variazione all’1,60 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026
- Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
- Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
- Variazione all’1,60 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 289 del 13 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto 10 dicembre 2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è stata fissata all’1,60 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
- Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (NOTA 1), a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame la misura dell’1,60 per cento si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2026.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).
La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° settembre 2024 (NOTA 2), dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.
- Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il decreto ministeriale in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2026.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse dell’1,60 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2026.
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Note:
(1) Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002 e il paragrafo 5 della circolare n. 90 del 4 ottobre 2024.
(2) Si rammenta che, come precisato con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.
Allegato 1
(MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 10 dicembre 2025)
Allegato 2
| Periodo di validità | Saggio di interesse legale |
| fino al 15.12.1990 | 5% |
| 16.12.1990 – 31.12.1996 | 10% |
| 01.01.1997 – 31.12.1998 | 5% |
| 01.01.1999 – 31.12.2000 | 2,5 % |
| 01.01.2001 – 31.12.2001 | 3,5 % |
| 01.01.2002 – 31.12.2003 | 3 % |
| 01.01.2004 – 31.12.2007 | 2,5 % |
| 01.01.2008 – 31.12.2009 | 3 % |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | 1 % |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 1,5 % |
| 01.01.2012 – 31.12.2013 | 2,5 % |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 1 % |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 0,5 % |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 0,2 % |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 0,1 % |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 0,3% |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 0,8% |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,05% |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 0,01% |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 1,25% |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 5% |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 2,5% |
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 2% |
| 01.01.2026 – | 1,6% |