La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23192 depositata il 4 ottobre 2017 intervenendo in tema di usura ha riconfermato che al fine di determinare il tasso effettivo di un mutuo, per verificare che lo stesso non superi il tasso-soglia stabilito dalla normativa antiusura, vanno sommati agli interessi corrispettivi quelli di mora.

La vicenda esaminata dalla Corte Suprema il ricorso di una banca che aveva richiesto l’ammissione allo stato passivo di una società per azioni fallita, per recuperare capitale e interessi di un mutuo fondiario. Prima il Giudice delegato e successivamente il Tribunale hanno ritenuto di accogliere la domanda della banca limitatamente alla quota capitale escludendo gli interessi ritenendo che gli stessi avessero superato il tasso-soglia, in particolare per i giudici di merito «non potendo essere riconosciuti gli interessi moratori: come emerso dalla CTU, al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria (e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca) e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava».

Avverso la decisione del Tribunale la banca proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. In particolare la ricorrente si doleva che il Tribunale aveva «erroneamente rilevato» che per il superamento del tasso-soglia vanno valutati gli interessi moratori.

Gli Ermellini rigettano il ricorso della banca. I giudici di legittimità hanno riaffermato il principio secondo cui «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore».

La Suprema Corte ha richiamato il principio stabilito con la sentenza n. 5324/2003  secondo cui «in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 legge n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori».

I giudici del palazzaccio hanno puntualizzato, richiamando la sentenza della Cass., n. 5598/2017 , che aveva cassato la decisione del Tribunale che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.