AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 77 del 22 marzo 2024
Determinazione della base imponibile della concessione d’acqua ai fini dell’imposta di registro
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Provincia istante (di seguito, ”Provincia” o ”Istante”) fa presente di essere «in fase di elaborazione di due decreti di concessione di derivazione di acqua ad uso minerale, da concludersi entro la fine del mese. Tali decreti sono i primi ad essere rilasciati per questa tipologia di utilizzo a partire dall’entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Provinciale n. x/y, attuativa dell’art. 13 della L.P. n. 7/2005, che definisce canoni e tariffe idriche per l’utilizzazione di acqua minerale». In particolare, l’Istante osserva che l’articolo 13, comma 5, lettera a), della suddetta legge provinciale prevede i seguenti parametri per l’imbottigliamento di acqua minerale:
«1) per il calcolo del canone di concessione idrica:
1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo:
2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
2.2. la quantità d’acqua imbottigliata a seconda che l’imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere;
2.3. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse».
La Provincia osserva che, in generale, «nel decreto di concessione vengono riportate 2 ovvero 3 categorie di ”imposte”:
canone idrico, dovuto a titolo di corrispettivo per lo sfruttamento esclusivo della risorsa;
quota tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo, finalizzata alla copertura dei costi ambientali legati agli utilizzi idrici in base al principio ”chi inquina paga”, in recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per un’azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque DQA);
in caso di rilascio di nuove concessioni in base a bando di gara, importo offerto in fase di gara per lo stanziamento di fondi di compensazione».
Al riguardo, l’Istante osserva che l’articolo 45 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 prevede che «Per gli atti concernenti le concessioni di cui all’articolo 5 della parte I della tariffa, […] la base imponibile è costituita rispettivamente dall’ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito».
In relazione alla fattispecie rappresentata, l’Istante allega la bozza relativa ad uno dei due decreti in corso di definizione e chiede:
1) se sia corretto considerare, «ai fini del calcolo del valore della concessione, il solo importo relativo al canone idrico in quanto importo non dipendente dall’effettivo utilizzo dell’acqua ma solo dal quadro concessorio (limiti della concessione)»;
2) ovvero se, è «necessario considerare anche le quote tariffarie legate all’ambiente, alle risorse e al consumo relative ai volumi di acqua derivati e imbottigliati, che […] risultano variabili di anno in anno, in funzione anche della capacità di mercato dell’azienda che commercializza l’acqua»;
3) se dette quote devono essere considerate, «a quale volume di acqua derivata nell’anno precedente o acqua imbottigliata nelle diverse tipologie si deve fare riferimento?
4) Nel caso in cui sia previsto il fondo di compensazione, quale importo che viene proposto dal concessionario in fase di gara, deve essere considerato nel calcolo? Se sì, calcolato rispetto a quale volume?».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso di specie secondo quanto rappresentato, la delibera della Giunta Provinciale x/y attuativa dell’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, in materia di utilizzazione di acque pubbliche, prevede all’articolo 7 (rubricato ”Corresponsione del canone di concessione e della tariffa idrica”), che «Entro il 30 novembre di ogni anno l’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche invia ai titolari di concessioni idriche per l’utilizzazione di acque minerali ovvero di sorgenti e acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari i dati relativi agli importi dei canoni di concessione idrica e delle componenti tariffarie legate all’ambiente, alle risorse e al consumo da corrispondere.».
In conformità a tale normativa, l’articolo 5 (”Canoni e tariffe idriche”) della bozza del decreto di concessione allegato all’istanza, stabilisce che «Il titolare della concessione è obbligato a corrispondere […] i seguenti canoni idrici e tariffe idriche ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge provinciale n. 7/2005 deliberazione della Giunta Provinciale n. x/y e decreti del Direttore di Ripartizione del 2020, n. z e del 2022, n. .Questi sono composti dal canone per l’utilizzo dell’acqua pubblica e da componenti tariffari legati all’ambiente, alle risorse e al consumo (successivamente denominata quota tariffaria) […]».
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, l’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 dispone che «per gli atti concernenti le concessioni di cui all’articolo 5 della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato dall’ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile è costituita rispettivamente dall’ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito».
L’articolo 43, comma 1, lettera h) del medesimo d.P.R. n. 131 del 1986, inoltre, stabilisce che «1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: […] h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto».
In base alle richiamate disposizioni, pertanto, la base imponibile dell’imposta di registro degli atti di concessione, ivi compresi quelli relativi ai diritti d’acqua, è costituita dall’ammontare complessivo del canone di concessione che il concessionario è tenuto a corrispondere al concedente, per l’intero periodo di durata della concessione medesima (cfr. circolare 10 giugno 1986, n. 37).
Ai fini del calcolo, il canone annuo previsto deve essere moltiplicato per il numero degli anni della relativa concessione, ex articolo 43, comma 1, lettera h) del citato d.P.R. n. 131 (cfr. risoluzione del 5 febbraio 1999, n. 15).
Nel caso rappresentato, tenuto conto che nell’ambito della concessione di cui alla bozza di decreto allegata è previsto, a carico del concessionario, oltre al ”canone di concessione”, anche la corresponsione di ulteriori somme a carattere tariffario (”tariffa idrica”) «variabili di anno in anno, in funzione anche della capacità di mercato dell’azienda che commercializza l’acqua», può trovare applicazione l’articolo 35 (rubricato ”contratti a prezzo indeterminato”), comma 1, del citato d.P.R. n. 131 del 1986.
Tale disposizione prevede che «Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19».
Per quanto riguarda l’aliquota, ai sensi dell’articolo 5 (”Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Locazione e concessione di diritti reali”), della tariffa, parte prima, comma 3, le «concessioni di diritti d’acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative» sono soggette a registrazione, in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota proporzionale dello 0,50 per cento.
Pertanto, nel caso di specie, la base imponibile è determinata dall’ammontare complessivo delle somme corrisposte dal concessionario per l’utilizzazione delle acque pubbliche.
Da ultimo, si fa presente che, con riferimento ai quesiti 3 e 4, aventi ad oggetto il ”volume di acqua” da utilizzare ai fini della determinazione delle ”quote tariffarie” e l”’importo del fondo di compensazione da considerare”, si rileva che trattandosi di aspetti di carattere non fiscale esulano dalla competenza della Scrivente.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 marzo 2021, n. 8203 - I crediti cd. cinematografici di cui al d.lgs. n. 60 del 1999, stante la loro natura agevolativa, devono comunque essere conteggiati nella determinazione della base imponibile ai fini Irap, in…
- INPS - Circolare 29 aprile 2022, n. 54 - Decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, recante "Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di…
- Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2024”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27675 - Ai fini dell'imposta di registro in caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 marzo 2022, n. 7273 - In tema di IRAP, poiché le imprese che svolgono attività regolamentata (cd. "public utilities"), caratterizzate dall'operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11615 - La motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…