AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 20152 del 27 gennaio 2025
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162
Dispone:
1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124
1.1 La percentuale di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 settembre 2024 (di seguito “decreto”), è pari al 100 per cento.
1.2 L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 418393 del 18 novembre 2024 (di seguito “provvedimento”), in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
1.4 Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Motivazioni
L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dall’articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 418393 del 18 novembre 2024, emanato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del decreto, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione.
Il comma 4 dell’articolo 4 del decreto ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.
L’articolo 1, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto che “qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti di cui al precedente periodo risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo”.
Trattasi, nello specifico, delle economie, pari a 62.795.026 euro, che residuano dalla procedura per il riconoscimento del credito d’imposta previsto dal citato articolo 1, comma 8, primo periodo, per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nel 2023 dalle imprese attive nei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, è risultato pari a 58.076.860 euro, a fronte di 40 milioni di euro di risorse disponibili a cui vanno sommate le risorse aggiuntive previste dall’articolo 1, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge n. 63 del 2024, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (102.795.026/58.076.860) dell’importo del credito richiesto.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124;
Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 418393 del 18 novembre 2024.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.