AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 570046 del 12 dicembre 2025

Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Dispone:

1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

1.1. La percentuale di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge), è pari al 60,3811 per cento.

1.2. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge, secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25972 del 31 gennaio 2025 (di seguito, Provvedimento), in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1., troncando il risultato all’unità di euro.

1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

1.4. Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal Provvedimento, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Informazioni previste dall’articolo 1, comma 489, della legge

Ai sensi dell’articolo 1, comma 489, della legge, nella seguente tabella sono riportate, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese, come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, le seguenti informazioni:

– il numero delle comunicazioni inviate;

– la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;

– l’ammontare complessivo del credito d’imposta complessivamente richiesto.

TABELLA

(Testo dell’allegato)

Motivazioni

L’articolo 1, comma 485, della legge ha modificato l’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, prevedendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

L’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge, ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo del medesimo comma, inviano all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

In base all’articolo 1, comma 488, della legge, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate.

Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, è risultato pari a 3.643.520.511 euro, a fronte di 2.200 milioni di euro di risorse disponibili.

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60,3811 per cento (2.200.000.000/3.643.520.511) dell’importo del credito richiesto.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (articolo 16);

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (articolo 1, commi 485-491);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25972 del 31 gennaio 2025, recante “Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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