AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 570047 del 12 dicembre 2025
Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Dispone:
1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
1.1. La percentuale di cui all’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, (di seguito, decreto-legge), è così determinata:
– 15,2538 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
– 100 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
– 18,4805 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
1.2. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge, secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25986 del 31 gennaio 2025 (di seguito “Provvedimento”), in assenza di rinuncia, moltiplicato per le percentuali di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
1.4. Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal Provvedimento, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 544, della l. n. 207 del 2024 ha modificato l’articolo 16-bis del decreto-legge, prevedendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.
L’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.
Detta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, è risultato pari a 310.227.164 euro, a fronte di 50 milioni di euro di risorse disponibili.
Il budget della misura agevolativa comunicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tenuto conto dei crediti richiesti, è stato così ripartito:
– 2.336.507 euro per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura pari a quanto richiesto (100%). Si precisa che il budget comunicato era pari a 12 milioni di euro. Pertanto, le risorse avanzate dal settore della pesca e acquacoltura, come indicato dal predetto Ministero, sono state destinate a beneficio degli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese, per i quali l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto è risultato superiore alla dotazione di risorse;
– 4.000.000 euro per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, a fronte di crediti richiesti pari a 21.644.403 euro (18,4805%);
– 43.663.493 euro per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese, a fronte di crediti richiesti pari a 286.246.254 euro (15,2538%).
Con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge, vengono approvate, ai fini del rispetto del limite di spesa, le percentuali del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);
Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (articolo 16-bis);
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (articolo 1, commi 544-546);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25986 del 31 gennaio 2025, recante “Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.