Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 176217 del 23 maggio 2022
Determinazione della percentuale del credito d’imposta spettante, di cui all’articolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta spettante, di cui all’articolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
1.1 Il credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 28363 del 28 gennaio 2022, in assenza di successiva rinuncia.
1.2 Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 settembre 2021, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.
Motivazioni
Il comma 1-septies dell’articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, alle condizioni ivi indicate e nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 28363 del 28 gennaio 2022, emanato ai sensi del decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 settembre 2021, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro.
In particolare, il richiamato provvedimento del 28 gennaio 2022 prevede che:
- l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta è presentata all’Agenzia delle entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022;
- ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
- la percentuale di cui al punto precedente è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale del 21 settembre 2021, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 5 milioni di euro) e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate, tenuto conto delle spese agevolabili ivi indicate, è inferiore al suddetto limite di spesa di 5 milioni di euro.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento
Articolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 settembre 2021;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 28363 del 28 gennaio 2022.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28363 - Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 44, comma 1-septies, del…
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