AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 411179 del 24 novembre 2023
Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6
Dispone:
1. Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6
1.1. La percentuale di cui al punto 3.3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332648 del 22 settembre 2023 è pari al cento per cento.
1.2. L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento richiamato al punto 1.1, in assenza di rinuncia.
Motivazioni
L’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono nell’anno 2023 spese relative a interventi edilizi detraibili dall’Irpef con percentuale del 90% (art.119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34) e che si trovano in particolari condizioni reddituali (art.119, commi 8-bis e 8-bis.1 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34).
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 332648 del 22 settembre 2023 sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto di cui trattasi; in particolare, è stato previsto che:
– l’istanza poteva essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023;
– l’Agenzia delle entrate, al termine del periodo di presentazione, procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate. In particolare, se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100 per cento, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante; se, infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10 per cento, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10 per cento;
– la percentuale di riparto è resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 novembre 2023 (cfr. punto 3.4 del citato provvedimento del 22 settembre 2023).
Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse
finanziarie stanziate stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, la suddetta percentuale è pari al cento per cento.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento:
– Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
– Decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6
– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023, pubblicato in data 25 agosto 2023
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332648 del 22 settembre 2023.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.