AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 71960/RU del 27 gennaio 2025 

Determinazione dell’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti di cui all’articolo 62-quater del D.lgs. 26/10/1995, n. 504, e successive modificazioni a decorrere dall’01/02/2025

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° febbraio 2025, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, si applica l’imposta di consumo pari a:

– euro 0,146966 il millilitro per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;

– euro 0,101039 il millilitro per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina e gli aromi.

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.