La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 16655 depositata il 14 giugno 2024, intervenendo in tema di detrerminazione del valore di avviamento, ha ribadito che L’art. 2 comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460 (“Regolamento per l’attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull’incremento di valore degli immobili”), nello stabilire i relativi criteri di applicazione prevedeva che «Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d’impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo […]». Il costante orientamento di questa Corte ha chiarito che con detto criterio «[…] il legislatore ha inteso fornire i valori minimi cui l’Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione, ciò nella consapevolezza del fatto che solo la proposta di valori inferiori a quelli effettivi e riscontrabili in esito ad un ordinario contenzioso può realisticamente indurre il contribuente ad una soluzione adesiva. Ne ha desunto che, utilizzati al di fuori della procedura adesiva, a tali valori va riconosciuto carattere presuntivo nel senso che l’effettivo valore di accertamento non sia inferiore a quello cui si perviene mediante la loro applicazione” (v. Cass. 16705/07, 3505/06, 613/06 […] Cass. n. 20280/08)» (cfr. Cass., Sez. T., 7 dicembre 2016, n. 25143). Si tratta di criterio normativo che, «[…] come tutti i metodi pratici di calcolo, lascia sussistere un certo margine di approssimazione, verificabile peraltro in ogni altro modello valutativo» (cfr. Cass., Sez. V, 14 febbraio 2022, n. 4732, che richiama Cass., Sez. T, 13 gennaio 2006, n. 613), ma che ben può essere ancora utilizzato, nonostante l’abrogazione di tale decreto da parte del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, atteso che lo stesso non ha previsto un metodo alternativo di determinazione di tale valore, ferma la possibilità per il contribuente di dimostrare un valore inferiore dell’avviamento aziendale rispetto a quello accertato (cfr. Cass., Sez. V, 14 febbraio 2022, n. 4732, che richiama Cass., Sez. T., 20 marzo 2019, n. 7750, nonché Cass., Sez. T., 14 gennaio 2022, n. 1021, che richiama Cass., Sez. VI, 27 marzo 2012, n. 4931, oltre che Cass., Sez. V, 24 giugno 2021, n. 18106). La Corte, in più occasioni, ha, quindi, precisato «[…] che i criteri di stima di cui al d.p.r. n. 460 del 1996, art. 2, determinano valori minimali dell’avviamento, in funzione dell’accertamento con adesione, così che la loro applicazione, per un verso, integra un indizio a favore dell’Amministrazione, che potrà impiegare un criterio diverso dando conto della sua maggiore affidabilità specifica e, per il restante, pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare, ove lo ritenga, un valore di avviamento inferiore a quello indicato dietro applicazione di parametri diversi da quelli previsti dallo stesso d.p.r. n. 460 cit. (v., ex plurimis, Cass., 29 luglio 2021, n. 21689; Cass., 23 giugno 2020, n. 12305; Cass., 20 marzo 2019, n. 7750; Cass., 7 aprile 2017, n. 9089; Cass., 27 marzo 2012, n. 4931; Cass., 27 luglio 2007, n. 16705; Cass., 17 febbraio 2006, n. 3505)» così che, «[…] se ai detti criteri può attribuirsi un qualche rilievo indiziario, esso è nel senso che il valore effettivo non è inferiore a quello cui si perviene mediante la loro applicazione, con la conseguenza che l’Amministrazione non è tenuta a spiegare i motivi per cui ritiene incongrui nella specie i criteri in questione, ma deve solo fornire gli elementi indiziari sufficienti a giustificare il proprio assunto (Cass., 23 giugno 2020, n. 12305, cit.)» (cfr. Cass., Sez. T., 25 novembre 2022, n. 34736). In tale direzione, va ribadito che […] il contribuente non può limitarsi alla semplice opposizione all’utilizzo di una metodologia di calcolo, senza dimostrare l’incoerenza del metodo utilizzato, contestando la valutazione degli elementi di fatto che sono alla base dei criteri utilizzati (cfr. Cass. n. 613 del 2006); è infatti onere del contribuente, che contesti l’accertamento, in base ad allegazioni puntuali e specifiche, che tengano conto dei fattori economici dell’azienda, dimostrare le ragioni della divergenza dei propri dati da quelli medi indicati dall’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 17787/2017 in motiv.)» (così, Cass. Sez. V, 14 febbraio 2022, n. 4732).”

Infine il Supremo consesso ha riaffermato che “… l’applicazione del cd. metodo matematico di cui all’art. 2 comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460 integra una prova presuntiva e/o indiziaria, che rovescia sul contribuente l’onere di provare che il valore effettivo è inferiore ai parametri minimi stabiliti dal legislatore. …”