La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19341 depositata il 18 settembre 2020 intervenendo in tema di deducibilità IVA dei costi per consulenze professionali sostenuti dalla società controllante della contribuente e da questa riaddebitati alla società veicolo ha statuito che “in tema di IVA, la detrazione non possa essere esclusa solo in virtù di un mero giudizio fondato sulla congruità del costo, salvo che l’amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità dell’operazione, la quale costituisce elemento sintomatico dell’assenza di correlazione dell’operazione IVA con lo svolgimento dell’attività imprenditoriale”
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificato un avviso di accertamento per maggiore IVA, interessi e sanzioni, conseguente a una operazione di acquisizione a debito con cui era stata negata la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, nella parte afferente a costi per consulenze professionali sostenuti dalla società controllante della contribuente e da questa riaddebitati alla società veicolo, odierna contribuente. Avverso tale atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della ricorrente. L’Ufficio impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accogliendo le doglianze dell’Agenzia delle Entrate hanno precisato che la mancata produzione della fattura ripresa a tassazione, come anche delle notule dei professionisti, non consentiva di accertare se si trattava di attività professionali connesse all’operazione o se si trattava di un mero studio preventivo di fattibilità. Inoltre hanno ritenuto che sia onere del contribuente provare l’inerenza dei costi e che tale onere non è stato assolto a termini dell’art. 75, comma 5, TUIR. La società contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su dieci motivi.
Gli Ermellini accolgono il settimo e l’ottavo motivo. I giudici di legittimità ricordano l’orientamento della Corte unionale precisando che il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati, costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione. […] Il sistema comune dell’IVA garantisce la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, soggetto esse stesse all’IVA.
Inoltre la Suprema Corte ribadisce che ai fini IVA l’inerenza debba essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo, correlato all’attività di impresa. Per cui la neutralità dell’IVA, che impone la detraibilità dell’IVA assolta a monte, in quanto l’IVA non può essere un costo per un committente (cessionario) che sia soggetto IVA, salvo che risulti che l’operazione sia estranea all’attività imprenditoriale, sia in quanto bene destinato a esigenze private, sia in quanto non vi sia un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto, ovvero nel caso in cui venga dedotta la inesistenza della operazione sottostante l’emissione della fattura, ovvero la falsità della fattura.
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