La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25669 depositata il 15 novembre 2013 intervenendo in tema di detraibilità IVA ha statuito che gli interventi di ampliamento, ammodernamento e potenziamento degli impianti e di una infrastruttura ferroviaria di trasporto operati da una società concessionaria di un ente pubblico danno luogo a beni, materiali o immateriali, gratuitamente devolvibili, soggetti, sussistendone i presupposti, ad ammortamento finanziario, alternativo a quello tecnico, ma, ai fini della quantificazione del rimborso della relativa eccedenza detraibile dell’imposta sul valore aggiunto, vanno defalcati i contributi del concedente che abbiano neutralizzato l’onere economico dell’imposta o parte di esso.
La vicenda ha riguardato una società a controllo pubblico concessionaria per la gestione di un’infrastruttura ferroviaria di trasporto pubblico locale che aveva presentato, con l’apposito modello VR, richiesta di rimborso di un credito IVA facendo leva sull’articolo 30, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, che disciplina il rimborso dell’eccedenza detraibile dell’imposta «relativa all’acquisto o “all’importazione di beni ammortizzabili». L’Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di diniego.
La società propose ricorso contro il diniego del Fisco in Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici rigettarono le doglianze del contribuente. La decisione dei giudici di prime cure veniva impugnata inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado ed in particolare, i giudici di appello, che non sia ipotizzabile procedere ad ammortamento di beni non propri, in quanto non suscettibili d’impiego autonomo.
Il contribuente avverso la decisione dei giudici di appello propone ricorso, basato su cinque motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale. I giudici di legittimità hannoeffettuato un accurata esamina della natura giuridica della concessione e dei sui effetti ai fini dell’ammortamento dei beni e una riaffermazione del principio delle Sezioni Unite in merito al giudicato espansivo secondo cui che qualora due giudizi, tra le medesime parti, si riferiscano allo stesso rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento cosi compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass., sez. un., 17 dicembre 2007, n. 26482).
I giudici del Palazzaccio hanno determinato i requisiti per il rimborso dell’eccedenza detraibile dell’imposta sul valore aggiunto contemplato dalla lettera c) del 3° comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633/1972 postula, per quanto d’interesse, che si abbia riguardo a:
a. – beni;
b-che siano stati acquistati dal contribuente che chiede il rimborso e
c.- che siano ammortizzabili.
Per i giudici della cassazione i beni della concessione, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, possono essere oggetto di ammortamento.