L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 interviene sull’agevolazione fiscale in tema di detraibilità delle spese per il recupero del patrimonio edilizio. In particolare sulla forma di pagamento.
La detraibilità delle spese per il recupero del patrimonio edilizio normato dall’articolo 16-bis del T.U.I.R. prevede che la detrazione è ammessa anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali, anche a proprietà comune, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati dall’attestazione rilasciata dal costruttore.
Il beneficio è costituito dalla detrazione del 36% delle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi, per un importo massimo di 48 mila euro per unità immobiliare. Per le spese effettuate nel corso del 2016 la percentuale di detrazione sarà del 50% su un importo massimo di spesa di 96 mila euro.
La circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 emanata in seguito ad un interpello presentato da un contribuente il quale chiedeva se è possibile beneficiare della detraibilità ai fini Irpef delle spese sostenute per l’acquisto del box auto limitatamente alle spese di costruzione con la sola certificazione da parte della società venditrice, l’Agenzia delle Entrate risponde affermativamente e chiarisce alcuni dubbi a riguardo.
Nella circolare in commento vengono chiariti, dall’Agenzia delle Entrate, le indicazioni da seguire per accedere all’agevolazione prevista per l’acquisto di autorimesse e posti auto di pertinenza a immobili residenziali, anche se il pagamento delle spese non è stato disposto mediante bonifico, o se invece il bonifico è stato effettuato in modo non corretto. In tal caso ( pagamento che non risulti da un bonifico) il ricevimento delle somme da parte dell’impresa deve risultare attestato dal rogito notarile.
Il soggetto beneficiario delle somme pagate deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
Altra precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate è che il contribuente può continuare ad avere diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il bonifico bancario sia compilato in modo tale da non consentire alle banche e alle poste italiane di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%. In base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, la ritenuta alla fonte dell’8% prevista dal D.L. n. 98/2011 va applicata tra le altre alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Risulta sufficiente quindi in tal caso farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore afferma di aver ricevuto dal contribuente le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa.
Nel documento dell’Agenzia, viene anche chiarito che non si perde automaticamente il diritto al beneficio nel caso in cui viene soddisfatta la finalità della norma agevolativa, che punta alla corretta tassazione del reddito derivante dall’esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
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