AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 dicembre 2018, n. 158
Detrazione delle spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado sostenute all’estero. Art. 15, comma 1, lett. e-bis del TUIR. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Quesito
L’istante intende conoscere se possa detrarre dall’IRPEF le spese di istruzione sostenute per la frequenza di uno o più anni scolastici di una scuola secondaria di secondo grado ubicata in un paese della Comunità europea o extra UE.
Rappresenta che la frequenza di un anno scolastico all’estero è disciplinata dall’art. 14 comma 2 del DPR n. 275 del 1999 e dalla nota prot. n. 843 del 10/04/2013 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) che configurano il periodo di studi svolto all’estero come parte integrante del percorso formativo ed educativo dello studente.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante reputa che, essendo prevista dal MIUR la possibilità per lo studente di frequentare un periodo di studi all’estero, le relative spese possono essere equiparabili e riconducibili alla stessa normativa prevista per la frequenza di istituti universitari esteri. Di conseguenza, ritiene che tali spese possano essere detratte, anche in assenza di delibera degli organi di istituto scolastico italiano, in quanto riguardano un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 151, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. legge della “buona scuola”), ha modificato il sistema di detrazione ai fini IRPEF delle spese di frequenza scolastica ed universitaria.
In particolare, la norma citata ha riformulato la lettera e) del primo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che ora riguarda la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria e inserito, nel testo del suddetto articolo 15, dopo la lettera e), la nuova lettera e-bis), che disciplina la detrazione delle spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado.
La nuova disposizione prevede che possano fruire della detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, “le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,…”.
L’agevolazione, dunque, è espressamente limitata alle spese sostenute presso scuole appartenenti al “sistema nazionale di istruzione”. Quest’ultimo è definito dall’art. 1, comma 1, della menzionata legge n. 62 del 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), in base al quale “il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”.
Le spese di istruzione sostenute all’estero sono agevolabili soltanto laddove fossero relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria. Tali oneri, infatti, sono disciplinati da una diversa normativa (art. 15 comma 1 lettera e) del TUIR) che fa riferimento alle «università statali e non statali» (cfr. circolare n. 7 del 2018, pag. 100). Considerato che le norme che disciplinano agevolazioni fiscali costituiscono un’eccezione rispetto alla regola generale e quindi «non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati» (art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, allegate al Codice civile) il trattamento fiscale di favore previsto per la detrazione di spese universitarie, non può essere esteso al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.
Pertanto, poiché la normativa qui in esame non soltanto non cita le scuole straniere, ma anzi esplicitamente circoscrive il beneficio fiscale alle sole scuole del “sistema nazionale di istruzione”, in assenza di una modifica normativa, si deve ritenere che il contribuente non può detrarre dall’IRPEF (ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e-bis) del TUIR) la spesa sostenuta in relazione alla frequenza di le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
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