AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 dicembre 2020, n. 631

Detrazione dell’IVA relativa ai costi di acquisto e di impiego dei veicoli aziendali concessi gratuitamente in uso promiscuo al personale dipendente

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA (di seguito anche l’istante) – società attiva nel settore dei prodotti per l’infanzia – concede autovetture aziendali in uso promiscuo ai propri dipendenti, tassando l’utilizzo “privato” del veicolo a titolo di fringe benefit, determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del TUIR.

Viene precisato, al riguardo, che la messa a disposizione dei veicoli avviene a titolo gratuito (rectius senza pagamento di un corrispettivo specifico da parte del personale dipendente); la società, pertanto, non può detrarre integralmente l’IVA relativa alle spese di acquisto e di impiego degli stessi. In base alle indicazioni fornite dalla risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008, infatti, l’utilizzo promiscuo del veicolo aziendale può fruire della detrazione integrale (in luogo di quella forfetizzata prevista a livello normativo) nella misura in cui l’uso per fini personali dell’autovettura configuri una prestazione di servizi imponibile resa dall’azienda al personale dipendente.

La società si limita, pertanto, a detrarre l’IVA relativa all’acquisto dei veicoli e alle connesse spese di gestione nella misura del 40 per cento, ai sensi dell’articolo 19 – bis 1, lettere c) e d) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Tanto premesso, l’interpellante chiede se sia possibile beneficiare della detrazione integrale dell’IVA relativa ai costi di acquisto e di impiego dei veicoli concessi in uso promiscuo al personale dipendente, tramite autofatturazione dell’IVA calcolata sull’intero importo del fringe benefit tassato in busta paga.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene di poter detrarre integralmente l’IVA relativa alle spese di acquisto/impiego delle vetture messe a disposizione del personale dipendente a titolo gratuito, previo assolvimento mediante autofattura dell’IVA calcolata sull’intero importo del fringe benefit convenzionalmente determinato.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riconosce nella misura del 40 per cento l’ammontare di IVA detraibile relativa alle spese di acquisto e impiego dei “veicoli stradali a motore” utilizzati ad uso promiscuo.

Senza possibilità di prova contraria, la norma in esame stabilisce, pertanto, la percentuale di utilizzo dei beni in questione nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale svolta.

La risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008 ha chiarito che tale limitazione non opera per i veicoli che:

– formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;

– sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, con conseguente onere della prova a carico del contribuente;

– sono impiegati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

Il richiamato documento di prassi ha precisato, inoltre, che è possibile fruire della detrazione integrale dell’imposta anche in ipotesi di veicoli assegnati in uso promiscuo al personale dipendente in presenza di addebito a carico del lavoratore del corrispettivo relativo all’uso privato del veicolo. In tal caso, infatti, l’utilizzo del veicolo può considerarsi integralmente inerente all’attività di impresa, stante la configurabilità di una prestazione di servizi resa dal datore di lavoro in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo.

Tanto premesso, si ritiene che nel caso prospettato dall’istante, concernente l’assegnazione delle autovetture aziendali in uso promiscuo ai dipendenti, non sia possibile beneficiare della detraibilità integrale dell’IVA in quanto l’impiego dei veicoli in questione non configura un’operazione (prestazione di servizi) rilevante ai fini IVA, in assenza di un corrispettivo specifico addebitato al personale dipendente per l’utilizzo dei mezzi in questione.

In definitiva, è preclusa in capo alla società istante la possibilità di detrarre integralmente l’IVA afferente ai veicoli utilizzati in uso promiscuo mediante autofatturazione, quale autoconsumo di servizi, dell’uso privato degli stessi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972.