AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 novembre 2019, n. 465
Fruizione dell’Art-bonus – Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – Detrazione d’imposta per erogazioni liberali – Articolo 15, comma 1, lettera h), del Tuir
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
Quesito
La Fondazione istante è un ente di diritto privato controllato da soggetti pubblici,in quanto i nove componenti del consiglio di amministrazione sono nominati in maggioranza dal Comune dalla Regione, mentre i restanti sono nominati dai soci sostenitori e dall’Associazione Alfa, composta dal Comune e da persone fisiche, la quale ha costituito la Fondazione mediante conferimento dell’azienda museale.
Il complesso immobiliare costituente l’attuale Museo è di proprietà del Comune che ne ha concesso alla Fondazione il diritto reale di uso. All’interno del Museo sono conservate opere di arte contemporanea che costituiscono la collezione permanente, in parte di proprietà del Comune ed in parte della citata Associazione.
L’attività della Fondazione consiste nella gestione del Museo attraverso la valorizzazione della collezione permanente, l’organizzazione di eventi e attività multi disciplinari, la collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio regionale, la promozione della produzione artistica contemporanea e l’archiviazione del materiale informativo e documentale di tutto ciò che riguarda le espressioni artistiche contemporanee.
L’istante rappresenta, inoltre, che una parte della superficie espositiva del Museo viene periodicamente occupata da esposizioni temporanee, per allestire le quali,effettua le necessarie opere interne, sostenendo le spese per ospitare gli artisti e le gallerie proprietarie delle opere.
Tanto premesso, la Fondazione chiede di conoscere se le erogazioni liberali disposte a favore della stessa possano fruire della detrazione d’imposta prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera h) del TUIR, per le seguenti finalità:
-·attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, con particolare riferimento all’attività di raccolta del Centro Beta,biblioteca pubblica di arte contemporanea;
– organizzazione e realizzazione di attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dal d.P.R. n. 1409 del 1963 (Norme relative all’ordinamento ed al personale degli archivi di Stato).
Inoltre, l’istante domanda se i soggetti eroganti possano fruire dell’art-bonus, di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014, con riferimento alle erogazioni liberali disposte a proprio favore quale soggetto che gestisce un istituto e luogo della cultura pubblico qualora le stesse avvengano attraverso le seguenti causali:
– erogazione liberale per mostra “x”;
– erogazione liberale per collocamento opera “x”;
– erogazione liberale per spostamento opere della collezione permanente;
– erogazione liberale per manutenzione opere della collezione permanente;
– erogazione liberale per acquisizione di una nuova opera della collezione permanente;
– erogazione liberale per opere ammodernamento biblioteca.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che le erogazioni liberali disposte a proprio favore con la causale”erogazione liberale articolo 15 del TUIR per sostegno Centro Beta” siano da considerare detraibili per il soggetto erogante.
Ritiene che siano allo stesso modo detraibili le erogazioni disposte con la causale”erogazione liberale per sostegno mostra” in quanto riferite ad una attività posta in essere per effetto dell’affidamento in uso e gestione da parte del Comune sia dell’immobile che delle opere della collezione permanente, in parte di proprietà del medesimo comune.
L’istante è dell’avviso, infine, che possano beneficiare dell’agevolazione “art bonus” di cui al citato articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014, le erogazioni liberali destinate espressamente al sostegno delle attività dalla stessa svolte relativamente ai beni culturali di appartenenza e/o di provenienza pubblica da essa gestiti come descritti in istanza.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come noto, l’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art-Bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione,delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)” .
Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”.
In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica(come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, come chiarito con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:
– è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
– è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
– gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
– è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
– è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.
In presenza di una o più di dette caratteristiche, si ritiene che gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio, perché costituiti informa di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.
Con riferimento alle fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione e per quanto di competenza, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero dei beni e delle attività culturali.
Nell’esprimere il proprio parere, il Mibac ha ritenuto opportuno evidenziare che per quanto concerne le disposizioni contenute nell’articolo 15, comma 1, lettera h), del Tuir, la concreta detraibilità dell’erogazione è condizionata al rispetto dell’iter previsto e disciplinato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 ottobre 2002 e dalle indicazioni fornite dallo stesso Ministero attraverso la circolare n. 222 dell’11 giugno 2012. L’iter procedimentale delle erogazioni in esame prevede in sostanza che:
– il beneficiario deve presentare alla Soprintendenza territorialmente competente la convenzione stipulata con l’erogatore, unitamente al preventivo di spesa corredato dal progetto/evento con l’indicazione delle fonti di finanziamento (nelle quali rientrano anche le suddette liberalità) e i tempi di attuazione dell’iniziativa;
– il riconoscimento del valore culturale dell’evento si esprime di volta in volta attraverso la concessione dell’autorizzazione ad intraprendere l’iniziativa culturale in oggetto da parte della Soprintendenza territorialmente competente;
– è necessario che l’erogatore faccia esplicito riferimento nella causale del bonifico alla finalità o attività autorizzata dalla Soprintendenza e per la quale la somma è stata elargita.
Tenuto conto di quanto appena precisato, in linea con il parere reso dal suddetto Ministero, si ritiene che la Fondazione istante, quale ente legalmente riconosciuto senza scopo di lucro, possieda i requisiti richiesti per poter fruire delle erogazioni liberali ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera h), del Tuir, fermo restando il rispetto delle modalità sopra riportate.
Per quanto concerne la possibilità di fruire dell’art bonus con riferimento alle erogazioni liberali disposte in favore della Fondazione qualora queste avvengano attraverso le causali indicate dall’istante, si ritiene, in linea con la citata risoluzione n.136/E del 7 novembre 2017, che il requisito dell’appartenenza pubblica, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, richiesto dall’articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014, possa considerarsi soddisfatto anche nel caso della Fondazione istante, in considerazione, come sottolineato nel parere del suddetto Ministero, “della proprietà pubblica della collezione museale, nonché del complesso che ospita il Centro Beta, dati in concessione d’uso dal comune alla Fondazione interpellante, che risulta essere soggetto privato partecipato prevalentemente da istituzioni pubbliche, le quali ne determinano la gestione”.
Pertanto, risulteranno ammissibili al beneficio fiscale le erogazioni liberali in favore della predetta Fondazione destinate al sostegno delle sue attività relativamente ai beni culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati.
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