AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 settembre 2018, n. 8
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212. Detrazione d’imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR per spese sostenute per l’acquisto e il montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico
Quesito
L’istante rappresenta di aver sostenuto spese nel corso del 2017, per l’acquisto ed il montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico, precedentemente installato presso la propria abitazione per il quale non ha mai fruito della prevista detrazione IRPEF.
Precisa che il sistema di accumulo non ha fruito di alcuna agevolazione è installato ad uso personale e l’energia accumulata non verrà commercializzata. Ciò posto, chiede di poter usufruire della detrazione d’imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e il montaggio di tale sistema di accumulo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di aver diritto alla detrazione in esame in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e il montaggio del sistema di accumulo.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’art. 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevede che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”. Il decreto legge n. 83 del 2012 ha elevato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento nonché dell’ammontare delle spese ammissibili alla detrazione, il cui limite è di euro 96.000 in luogo di euro 48.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012. Questi maggiori benefici sono stati più volte prorogati fino, da ultimo, al 31 dicembre 2018 (art. 1, comma 3, lettera b), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lettera h) del citato art. 16- bis) del TUIR comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” prevedendo che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di “risparmi energetici” in applicazione della normativa vigente.
Al riguardo, la circolare del 27 aprile 2018, n. 7 (nel confermare i chiarimenti forniti dalla risoluzione del 2 aprile 2013, n. 22), ha ribadito che danno diritto al beneficio di cui trattasi anche le spese sostenute per l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente a servizio dell’abitazione. Peraltro, il medesimo documento di prassi nell’evidenziare che la detrazione in esame non è cumulabile con le tariffe incentivanti ha, altresì, specificato che, alle condizioni sopra richiamate, la detrazione è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato e che è, comunque, esclusa ove la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale (come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kw e di impianto con potenza non superiore a 20 kwche non sia posto a servizio dell’abitazione).
Tanto premesso, con specifico riferimento alla fattispecie rappresentata, l’istante, che ha già installato un impianto fotovoltaico sulla sua abitazione senza beneficiare della detrazione di cui si discute, chiede di sapere se può portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto e montaggio di un sistema di accumulo.
Al riguardo, in linea generale, un sistema di accumulo ha la funzione di immagazzinare l’energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltaico e di rilasciarla nei momento in cui lo stesso impianto non riesce a sopperire alle esigenze energetiche dell’abitazione (come, ad esempio, durante al notte oppure nei casi in cui il consumo è maggiore rispetto alla produzione da impianto fotovoltaico) consentendo di aumentare la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico con benefici di tipo economico (evitare il riacquisto dalla rete di energia precedentemente venduta) ed energetico (ridurre le dispersioni collegate alla trasmissione di energia). Relativamente a tale ultimo aspetto, in base a precisazioni rese dal Ministero dello sviluppo economico, l’installazione di un sistema di accumulo non può ritenersi di per sé un intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico.
Tuttavia, come chiarito espressamente dalla circolare del 27 aprile 2018, n. 7, la riconducibilità del suddetto intervento alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR è consentita esclusivamente nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico configurandosi, in dette ipotesi, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità. In ogni caso il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a euro 96.000) rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo.
Resta fermo che, ai fini della fruizione della detrazione in esame, l’istante dovrà rispettare tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa di riferimento.
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