L’agevolazione fiscale inerente le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta una detrazione dall’Irpef del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013). La predetta agevolazione compete anche per gli immobili diversi dalla “prima abitazione” purchè a destinazione residenziale.
L’agevolazione consiste nella possibilità di ridurre l’Irpef lorda da pagare del 36-50% delle spese sostenute, nei limiti di 48 mila euro per unità immobiliare (96 mila euro per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria (anche ordinaria per le parti comuni condominiali), di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, «effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze».
In questo articolo esamineremo in particolare le agevolazioni di cui sopra anche per i cosiddetti «altri interventi» indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettere da c )a l), Tuir, come la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione di atti illeciti di terzi, la cablatura di edifici, il contenimento dell’inquinamento acustico, le misure antisismiche, la bonifica dall’amianto, la riduzione degli infortuni domestici e il conseguimento di risparmi energetici (compreso il fotovoltaico).
Non è necessario che l’unità immobiliare oggetto dell’intervento agevolato sia adibita ad abitazione principale o che si trasferisca lì la propria residenza.
L’agevolazione in parola non trova applicazione nell’ipotesi in cui vengano realizzate nuove costruzioni, o, comunque, realizzati volumi autonomi rispetto ad una unità immobiliare principale, in quanto gli edifici agevolati devono essere già censiti al Catasto o deve essere stato già richiesto l’accatastamento.
L’agevolazione Irpef del 36-50% spetta anche nel caso di interventi edilizi riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla vendita dell’immobile. In particolare, lo sconto fiscale, che spetta all’acquirente, è pari al 36-50% del 25% del prezzo risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l’importo massimo di 48 mila euro (96 mila euro per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013). L’agevolazione spetta solo per l’acquisto di unità immobiliari situate in edifici che siano stati completamente oggetto degli interventi di recupero edilizio agevolati. Si parla, infatti, di lavori su «interi fabbricati» e non solo su una parte di essi. È negata l’agevolazione anche nel caso in cui l’intervento, solo su una parte del fabbricato, sia rilevante.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono determinati dalla stessa normativa. Può usufruire della detrazione Irpef del 36-50% chi contemporaneamente ha sostenuto le spese agevolate, è un soggetto passivo dell’Irpef (residenti o non) ed è possedere o detenere, «sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi». Relativamente a quest’ultimo punto, possono beneficiare dell’agevolazione il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione), l’inquilino, il comodatario, il socio di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatario di alloggio anche se non ancora titolare di mutuo individuale (possessore) o quello di cooperative a proprietà indivisa, assegnatario di alloggi (detentore). Le istruzioni del modello Unico PF comprendono tra i titoli idonei a detenere l’immobile anche la concessione demaniale.
La detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie spetta anche ai familiari conviventi del proprietario, dell’inquilino, del comodatario o del titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione) sull’immobile oggetto dell’intervento, a patto che sostengano le spese dell’intervento a loro fatturate tramite bonifico e che la convivenza nell’abitazione da ristrutturare esista già al momento in cui iniziano i lavori. Questo evento va certificato con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento agevolato al 36-50 per cento.
Quindi, se quando si iniziano i lavori, il familiare che vuole effettuare e pagare le opere non convive nell’abitazione da ristrutturare con il familiare possessore o detentore dell’immobile, l’unica possibilità che ha di ottenere l’agevolazione del 36-50% è quella di possedere o detenere lui l’immobile. Quindi, se non si rispettano i requisiti come familiare convivente, deve essere il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale sull’immobile, l’inquilino, il comodatario o il socio di cooperative. Ciò deve essere verificato alla data di inizio del lavori e indipendentemente da dove ha la residenza.