Detrazione fiscale e risparmio energetico: obbligo di inviare la documentazione all'ENEAPer poter usufruire della detrazione Irpef o Ires del 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 o al 30 giugno 2014 per i condomini), sugli interventi sul risparmio energetico la procedura è più articolata rispetto a quella necessaria per il bonus sulle ristrutturazioni edilizie (36-50%).

Il bonifico parlante rappresenta l’adempimento più importante per cui i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento («detrazione del 55-65%, ai sensi dell’articolo 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296»), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (questa condizione non è necessaria per i soggetti titolari di reddito d’impresa). Per poter beneficiare della detrazione del 55% sulle spese degli interventi per il risparmio energetico, è necessario che queste siano state sostenute nei periodi d’imposta che vanno dal 2007 al 31 dicembre 2013. Questa data è stata prorogata al 30 giugno 2014 per le spese sostenute per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del condominio.
Al fine di individuare il periodo di sostenimento della spesa il parametro di riferimento è costituito dal principio di cassa per le persone fisiche o i lavoratori autonomi e quello di competenza per le imprese.

Per le persone fisiche private non sono agevolati solo i pagamenti del 2013 relativi alle fatture di acconto emesse per opere eseguite nel 2013, ma possono beneficiare della detrazione del 55-65% anche i bonifici per gli anticipi, su lavori ancora da eseguire, o addirittura per il saldo, anche se i lavori termineranno nel 2014. Se nel 2013 saranno pagati anticipi su opere per il risparmio energetico, che verranno effettuate il prossimo anno, è bene che il contratto di appalto o di fornitura con posa in opera con l’impresa costruttrice o con l’artigiano preveda garanzie per la corretta esecuzione dei lavori successivi ai pagamenti. Queste precauzioni vanno prese se si desiderano anticipare al 2013 i bonifici bancari, per poter iniziare dal periodo d’imposta 2013 a ripatire la detrazione Irpef del 55-65% in 10 anni, al posto di iniziare a utilizzare il bonus dal prossimo anno.

Altro adempimento burocratico necessario e l’asseverazione del tecnico quando non compreso nella comunicazione del direttore dei lavori al Comune. Pertanto va rilasciata da parte di un tecnico abilitato, salvo il caso della comunicazione del direttore dei lavori, alla progettazione di edifici e impianti (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari), dell’asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti indicati agli articoli 6, 7, 8 e 9, decreto del ministro dell’Economia del 19 febbraio 2007. Per le caldaie a condensazione, le pompe di calore, gli impianti geotermici o per le finestre, non serve l’asseverazione, ma basta una certificazione del produttore che attesti i requisiti.

L’adempimento essenziale è costituito dalla trasmissione da eseguirsi entro 90 giorni dalla fine dei lavori all’Enea dei documenti sottoelencati:

  1. la scheda informativa degli interventi realizzati, riportata all’allegato E del decreto del ministro dell’Economia del 19 febbraio 2007 (solo per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e l’installazione di pannelli solari termici si utilizza la scheda informativa di cui all’allegato F);
  2. i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio. Per la sostituzione di finestre e l’installazione di pannelli solari termici effettuati dal 2008, questo attestato non è richiesto; dal 15 agosto 2009, questa semplificazione è stata estesa anche agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione.

Qualora i lavori proseguono tra un anno e l’altro, entro il novantesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo d’imposta, il contribuente deve inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, indicando l’ammontare di quanto ha pagato nell’anno precedente. In questi casi, il contribuente può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, anche prima dell’invio della scheda all’Enea, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. Il contribuente, quindi, può usufruire della detrazione del 55% per le spese già sostenute anche se, non essendo ancora ultimati i lavori, non ha ancora completato l’iter procedurale previsto. L’Enea, sul sito internet, sostiene che questa attestazione possa essere sostituita dalla comunicazione dei pagamenti fatti nell’anno precedente alle Entrate.