Poter usufruire della detrazione fiscale ai fini IRPEF del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) sugli interventi agevolati per il recupero del patrimonio edilizio, i contribuenti soggetti ad Irpef devono rispettare alcune regole che di seguito si elencano:
- effettuare i pagamenti delle fatture relative agli interventi agevolati tramite bonifico bancario o postale;
- nella cui ricevuta devono risultare il riferimento normativo (ad esempio, «detrazione Irpef del 36-50%, ai sensi dell’articolo 16-bis, Dpr 917/1986 o Tuir»), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- Comunicazione all’Asl;
- dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento agevolativo da indicare nella dichiarazione dei redditi;
- documentazione da conservare e da esibire in caso di controllo.
Solo in alcuni casi i contribuenti devono spedire, prima dell’inizio dei lavori, all’Asl territorialmente competente (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno), una comunicazione con i dati identificativi delle imprese esecutrici dei lavori. Questa raccomandata, però, non deve essere inviata, se ciò non è obbligatorio per il Testo Unico sulla sicurezza (articolo 99, comma 1, decreto legislativo 81/2008).
La comunicazione, quindi, va inviata solo per i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea) o per quelli in cui opera un’unica impresa, la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a duecento uomini-giorno (per esempio, il cantiere richiede dieci lavoratori per 20 giorni).
Nella dichiarazione dei redditi occorre indicare i dati catastali identificativi dell’immobile, a pena di decadenza dell’agevolazione. Inoltre vanno inseriti nel modello Unico anche gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore, per esempio dall’inquilino o dal comodatario (che è diverso dal familiare convivente, per il quale non serve alcun contratto di comodato).
Per beneficiare dell’agevolazione in esame occorre conservare ed esibire, in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate (provvedimento 2 novembre 2011) le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento non ancora censiti, le ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta fino al 2011, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese (per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali), la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori (per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi).
Vanno anche conservate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia, relativamente alla tipologia di lavori da realizzare, come la concessione edilizia, il permesso a costruire, la Scia, la Dia o la comunicazione di inizio lavori in Comune (con o senza alcuna relazione a tecnica).
Questi documenti, però, non sono sempre necessari per beneficiarie della detrazione del 36-50 per cento. Ad esempio, sono attività edilizie libere le manutenzioni ordinarie per le parti comuni (piccole riparazioni, sostituzione finiture, integrazioni impianti) e le eliminazioni di barriere architettoniche, purché non si vada a modificare la sagoma esterna dell’edificio con rampe e ascensori, opere temporanee, serre mobili, movimenti terra a fini agricoli, ricerche nel sottosuolo. Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento agevolato al 36-50%, va sottoscritta e conservata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), in cui va indicata la data di inizio dei lavori e va attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, in base alla normativa edilizia vigente.
La dichiarazione del professionista
Dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione di un professionista abilitato, relativa all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia (detraibili al 36-50%) di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, non è più necessaria al fine dei controlli, neanche considerando che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, l’importo massimo è stato elevato da 48mila euro a 96mila euro (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, risposta 1.3)., l’eventuale comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, la domanda di accatastamento, per gli immobili
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- DECRETO LEGISLATIVO 17 giugno 2022, n. 83 - Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 2, sentenza n. 47 depositata il 13 febbraio 2023 - Per poter beneficiare dell’esonero totale dei dazi all’importazione in caso di circolazione di un mezzo di trasporto stradale,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 settembre 2019, n. 24341 - Per l'imprenditore agricolo professionale, per poter beneficiare delle agevolazioni in tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, non necessita del certificato…
- Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione n. 12, sentenza n. 7531 depositata il 17 dicembre 2019 - In tema di TARSU grava sul contribuente dimostrare le obiettive condizioni di inutilizzabilità dell’immobile al fine di poter beneficiare…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 7183 depositata il 10 marzo 2023 - In tema di accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell'imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 27300 depositata il 25 settembre 2023 - La Fondazione bancaria, per poter beneficiare dell'aliquota ridotta di cui all'art. 6 cit., è gravata dell'onere di provare di non aver svolto attività bancaria nemmeno in forma…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…