AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 maggio 2020, n. 147
Detrazione interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Articolo 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante dichiara di avere un figlio affetto da una forma di autismo riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104 del 1992.
L’Istante fa presente di aver aderito al progetto ADA “Adattamento domestico per l’autonomia personale”, previsto dalle delibere della Giunta Regionale XXX, che hanno avviato la sperimentazione di un nuovo modello regionale per il potenziamento dei servizi in materia di disabilità.
Il Contribuente, come previsto dal predetto progetto, è in possesso di una Consulenza Tecnica rilasciata nel 2017 dalla società XXX, in cui sono descritti i lavori richiesti per migliorare l’autonomia domestica del figlio.
Gli interventi prescritti in tale consulenza consistono nella riduzione dei rumori derivanti dallo scarico WC, nell’adeguamento del getto del soffione della doccia, nella colorazione delle pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio e nell’istallazione del regolatore della temperatura dell’acqua.
Per gli interventi di adeguamento domestico dei locali interni sopra descritti,effettuati nel 2018, l’Istante non ha presentato titoli abilitativi di alcun tipo (Scia, Cila,Dia etc.) e nelle fatture rilasciate dalla ditta che ha effettuato i lavori viene riportata la sintetica dicitura “abbattimento barriere architettoniche”, anche il Contribuente ritiene che sarebbe stato più corretto parlare di barriere sensoriali piuttosto che fisiche.
I bonifici sono stati eseguiti secondo le prescrizioni dell’art. 16-bis del TUIR.
Per i suddetti lavori l’Istante ha ottenuto un contributo da parte della USL (come previsto dal progetto ADA) pari a euro 4.343,20 su un totale di spesa di euro 7.956. Sono rimasti a proprio carico euro 3.613.
L’istante chiede se potrà fruire della detrazione fiscale del 50% per lavori di ristrutturazione edilizia sull’importo rimasto a suo carico.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di poter fruire della detrazione fiscale del 50% per lavori di ristrutturazione edilizia sull’importo rimasto a suo carico ed intende presentare la dichiarazione dei redditi integrativa per l’anno 2018 portando in detrazione tale spesa.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 16-bis del TUIR disciplina la detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Tale articolo consente la detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 36% (elevato al 50% dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020) delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 48.000 (elevato a 96.000 euro dal 26 giugno2012 al 31 dicembre 2020), per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b),c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001 (TU dell’Edilizia), effettuati su parti comuni di edifici residenziali, di cui all’art. 1117 codice civile e per gli interventi di cui alle lettere b). c) e d) dello stesso art. 3 effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Il citato articolo 16-bis del TUIR prevede inoltre al comma 1, lettera e) che la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi “finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992”.
Per la qualificazione di tali interventi, come precisato da ultimo nella Circolare n. 13/E del 1 maggio 2019, si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni,terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici(servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4). La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.
Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore) non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; tuttavia,danno diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti alla data di sostenimento delle spese, qualora possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Circolare 6.02.2001, n. 13, risposta 1). Ad esempio, non è agevolabile come intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia qualora non presenti le caratteristiche tecniche di cui al citato decreto ministeriale n. 236 del 1989. (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.6).
Con riferimento al caso di specie si evidenzia che le fatture rilasciate dalla ditta che ha effettuato i lavori non indicano dettagliatamente gli interventi eseguiti nell’abitazione ma riportano genericamente “lavori di superamento di barriere architettoniche da effettuare nel bagno del vostro appartamento posto in (….)”. Al riguardo l’Istante dichiara che gli interventi eseguiti consistono nella “riduzione dei rumori derivanti dallo scarico WC, adeguamento getto del soffione della doccia,colorazione pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio e installazione regolatore temperatura”.
Sulla base degli elementi istruttori forniti, si ritiene che gli interventi di cui trattasi non sono ammessi al beneficio fiscale in esame in quanto detti interventi non rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, né tra quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, atteso che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal DM n. 236 del 1989. Ne consegue che l’istante non potrà fruire delle detrazioni in commento, in assenza dei presupposti sopra delineati.
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