La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 23317 depositata il 15 ottobre 2013 intervenendo in tema di operazioni inesistenti ha statuito che il disconoscimento della fattura da parte dell’emittente non è di per sé sufficiente a far cadere il diritto alla detrazione IVA del contribuente. In termini diversi, la dichiarazione con cui il soggetto che avrebbe emesso la fatture disconosce la sottoscrizione resa dal fornitore nel corso della verifica fiscale non determina automaticamente il venir meno della fattura quale documento giustificativo della detrazione IVA operata dal cliente, ma deve semplicemente considerarsi uno tra gli elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice, su cui il Fisco ha basato la pretesa.
La vicenda ha riguardato un contribuente che successivamente “ad indagini svolte dalla Guardia di Finanza emergeva che nel corso della esecuzione del rapporto di subappalto di lavori edili intrattenuto dall’appaltatore A.G., titolare della ditta individuale G. con la impresa M.P. subappaltatrice, quest’ultima non aveva annotato nel registro corrispettivi le somme ricevute dal primo ed aveva disconosciuto anche la propria sottoscrizione apposta sulle corrispondenti fatture. Veniva quindi emesso avviso di rettifica nei confronti dell’A. avente ad oggetto il recupero della indebita detrazione dell’IVA relativa all’anno 1994.”
Il contribuente avverso l’avviso proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed i cui giudici accoglievano la tesi del ricorrente annullando l’atto impositivo. L’Amministrazione Finanziaria contro la sentenza dei giudici di prime cure depositava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettavano il ricorso dell’Ufficio rilevando che “non poteva essere fatta gravare sul contribuente -che aveva stipulato il contratto di subappalto, annotato le fatture passive ed aveva eseguito i pagamenti di lavori mediante bonifici- la omessa registrazione dei corrispettivi nelle scritture contabili della ditta subappaltatrice, in quanto, da un lato, il disconoscimento della sottoscrizione delle fatture da parte del M. non poteva ritenersi dirimente, a fronte della apparente somiglianza della firma con le sottoscrizioni apposte su altri documenti e in difetto di plausibili giustificazioni in ordine alle somme ricevute; dall’altro avendo fornito l’A. convincente spiegazione della difformità degli importi indicati nelle fatture e di quelli bonificati, in quanto i pagamenti ”’dovevano seguire un computo metrico” determinato dall’avanzamento dei lavori.”
L’Amministrazione ricorre alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di appello basando il ricorso su cinque doglianze.
Gli Ermellini hanno puntualizzato che quando è in contestazione il diritto del contribuente di portare in detrazione l’IVA, sull’assunto dell’Ufficio che la sottoscrizione apposta sulla fattura è stata “contestata” dalla ditta emittente (soggetto terzo estraneo al giudizio tributario), se da un lato non può ravvisarsi un onere di disconoscimento della sottoscrizione apposta dal terzo sulla fattura, ex articolo 214 cod. proc. civ., a carico dell’A.F. (l’onere del disconoscimento della scrittura privata grava, infatti, esclusivamente sul soggetto che appare essere autore della sottoscrizione, e non già sul soggetto – nella specie la P.A. – che contesta l’opponibilità del documento, sul presupposto della sottoscrizione apocrifa apposta da un terzo), dall’altro non può neppure configurarsi alcun onere gravante sul contribuente di richiedere, ai sensi dell’articolo 216 cod. proc. civ., la verifica dell’autenticità della fattura sottoscritta dall’emittente, in quanto quando il contenuto della scrittura privata “inter alios” venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice.