Detrazione IVA per ristrutturazione di un immobile finalizzata ad alloggi dipendenti - Cassazione sentenza n. 27908 del 2013La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27908 depositata il 13 dicembre 2013 intervenendo in tema di detrazione IVA ha statuito che le spese di ristrutturazione di un immobile va, dipoi, osservato che, poiché in base alla disciplina dettata dagli artt. 1, 4, 17 e 19 del d.P.R. n. 633/72, la qualità di imprenditore societario è condizione unicamente per rendere assoggettabili ad IVA le operazioni attive, la compatibilità con l’oggetto sociale di spese relative alla compravendita e/o alla ristrutturazione di immobili costituisce – per contro – rispetto alla detraibilità del tributo assolto sulle operazioni passive, elemento puramente indiziario della loro inerenza all’effettivo esercizio dell’impresa. Siffatto elemento deve, pertanto, essere valutato dal giudice di merito unitamente alle altre circostanze, idonee a formarne il convincimento circa l’effettiva inerenza delle medesime operazioni passive all’espletamento della progettata attività imprenditoriale, all’interno di un criterio di ripartizione che vede onerata della prova la società contribuente (cfr. Cass. 3706/10, 4157/13).

Il caso ha riguardato una società titolare di un supermercato che procedeva alla ristrutturazione di un immobile non strumentale all’attività della medesima, a seguito di una verifica fiscale l’Amministrazione Finanziaria emetteva e notificava un avviso di rettifica nei confronti della società contribuente, con cui veniva rilevata l’indebita detrazione dell’IVA esposta in fatture relative a prestazioni per la ristrutturazione di un immobile.

Avverso tale atto impositivo la società proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sostenendo di aver ristrutturato l’immobile per ottenere la realizzazione di dodici miniappartamenti da destinare ad alloggi per i propri dipendenti. I giudici della CTP accoglievano del doglianze del ricorrente. Il Fisco impugnava la sentenza del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado. I giudici di appello affermarono che i costi di ristrutturazione della palazzina di proprietà della società contribuente, per ricavarne alloggi da destinare ai dipendenti, fossero inerenti e funzionali allo svolgimento dell’ attività imprenditoriale svolta.

Per la cassazione della sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrare proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.

Gli Ermellini accolgono la motivazione dell’Amministrazione è cassano la sentenza impugnata decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. I giudici di legittimità hanno sottolineato che i giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione dei criteri enunciati dagli artt. 19 d.P.R. 633/72 e 2697, 2727- 2729 c.c.. Per i giudici del Palazzaccio, infatti, la sentenza impugnata giunge alla pronuncia senza che la contribuente avesse addotto, come era suo onere, gli elementi di prova idonei a dimostrare l’inerenza della ristrutturazione all’attività d’impresa. Gli elementi addotti dalla S.r.l. a supporto del dato meramente indiziario costituito dalla ristrutturazione dell’immobile erano soltanto due:

  • l’adiacenza di detto immobile al supermercato gestito dalla società;
  • il fatto che due dei dodici appartamenti fossero stati locati a dipendenti della società.

I Giudici di legittimità hanno affermato come detti elementi fossero totalmente insignificanti rispetto alla prova dell’inerenza della ristrutturazione all’attività d’impresa, ai fini del riconoscimento del diritto di detrazione di imposta sulle prestazioni ad essa relative. Il fatto che l’immobile fosse casualmente adiacente alla sede dell’attività d’impresa e che due alloggi fossero stati locati a dipendenti – senza peraltro la previsione di un canone agevolato – appaiono semmai circostanze idonee a dimostrare l’intento della contribuente di conseguire rendite derivanti dalla locazione degli appartamenti realizzati.

Davvero troppo poco per considerare acclarata la “inerenza della ristrutturazione all’attività d’impresa, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione di imposta sulle prestazioni ad essa relative”.