La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3452 depositata il 14 febbraio 2014 intervenendo in materia di deducibilità IVA ha statuito che le spese inerenti all’oggetto sociale dell’impresa commerciale non sono sempre deducibili. Infatti va escluso il beneficio fiscale in favore dell’azienda che dipende organizzativamente e finanziariamente dalla controllante.
La controversia ha avuto origine dall’avviso di rettifica della dichiarazione IVA notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una società immobiliare con cui veniva recuperata la detrazione d’imposta, ritenuta indebita, sull’unica fattura di acquisto inerente l’acquisto di un bene immobile.
La società avverso l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accolsero le doglianze della ricorrente annullando l’avviso di rettifica della detrazione IVA. Il Fisco impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, però, rigettava l’appello dell’Amministrazione Finanziaria
Per la cassazione della sentenza de giudice di seconde cure l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso, affidandosi ad un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del Fisco cassano la sentenza appellata e rinviano ad altra sezione della CTR. I giudici di legittimità precisano che la “mera qualità soggettiva di società costituita in forma diversa dalla società semplice non è sufficiente al riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta sulle operazioni passive”. Altro requisito imprescindibile è il carattere oggettivo dell’attività svolta che deve consistere in un’attività economica diretta alla produzione od allo scambio di beni e servizi.
Per cui risulta illegittimo basarsi sul presupposto che una società costituita nelle forme previste dall’art. 2249 C.C. svolge sempre attività commerciale e che le società commerciali svolgono sempre atti d’impresa. Altra condizione necessaria per la detrazione dell’IVA è l’inerenza della spesa all’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione.
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento i requisiti da valutare sono due:
- se la società contribuente abbia effettivamente esercitato stabilmente un’attività economica rilevante ai fini IVA
- se l’operazione passiva di acquisto dell’immobile sia strumentale all’esercizio di tale attività.
Pertnto dalla verifica effettuata al caso di specie era emerso che l’impresa non aveva un’organizzazione autonoma ma dipendeva organizzativamente e finanziariamente dalla società controllante e che non aveva mai svolto in concreto attività di impresa, ma dalla data di costituzione fino alla data della dichiarazione di fallimento, pur avendo come oggetto sociale “l’acquisto, la vendita, la permuta, la gestione e locazione di beni mobili e immobili” si era limitata all’acquisto dell’immobile in questione.
Secondo i giudici di legittimità “è del tutto irrilevante la mera qualità soggettiva di società commerciale del contribuente, laddove la operazione passiva, per le modalità con le quali è compiuta e per le condizioni soggettive ed oggettive che caratterizzano l’atto di acquisto, non possa ricondursi allo svolgimento della attività di impresa della stessa società, o perchè non strumentale alla realizzazione delle operazioni attive contemplate dall’oggetto sociale o perchè non riferibile all’attività di impresa in quanto difettano, nel caso concreto, i requisiti di riconoscibilità dell’effettivo svolgimento di una siffatta attività economica”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 3452 depositata il 6 febbraio 2019 - I motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo costituiscono la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo, con conseguente duplice inammissibilità di un…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 febbraio 2022, n. 3452 - L’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8, cod. civ., quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una…
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, sentenza n. 3452 depositata il 4 aprile 2023 - In tema di svolgimento delle gare con modalità telematica e di ritardo o impossibilità di inoltrare la domanda di partecipazione e la documentazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 giugno 2019, n. 15815 - TIA - In tema di IVA non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 febbraio 2021, n. 2986 - Non spetta la detrazione dell'IVA pagata a monte per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni non soggette ad IVA, ritenendosi pertanto non…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…