La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza depositata il 12 settembre 2024 nella causa n. C-429/23, intervenendo in tema di detrazione IVA, ha affermato il seguente principio di diritto L’articolo 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, in combinato disposto con l’articolo 186 della direttiva 2006/112, quale modificata dalla direttiva 2010/45, nonché i principi di equivalenza, di effettività e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa e a una prassi amministrativa nazionali in forza delle quali a un soggetto passivo è negato il diritto di detrarre l’IVA pagata a monte prima della sua registrazione ai fini dell’IVA, a motivo del fatto che egli ha chiesto tale detrazione dopo la scadenza del termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale applicabile, mediante una dichiarazione volta a rettificare una dichiarazione IVA presentata prima della scadenza del suddetto termine, sebbene siano state adottate misure nazionali connesse alla pandemia di COVID-19 al fine di prorogare i termini per la dichiarazione e il pagamento di talune imposte, senza includere tra queste ultime l’IVA. 

La vicenda ha riguardato una società bulgara che aveva proceduto il l 14 gennaio 2021 alla presentazione di una dichiarazione IVA per il periodo d’imposta del mese di dicembre 2020, indicando cessioni che danno diritto a detrazione dell’IVA pagata a monte per delle fatture ricevute negli anni dal 2017 al 2019. Il 15 gennaio 2021 la società comunicava alle autorità tributarie bulgare che aveva erroneamente preso in considerazione tali fatture nel registro degli acquisti e nella dichiarazione fiscale del periodo d’imposta del mese di dicembre 2020 anziché prenderle in considerazione in quello del periodo d’imposta del mese di novembre 2020. La ragione di tali errori, di cui essa ha richiesto la rettifica, risiederebbe nell’infezione da COVID-19 e nella quarantena del contabile di detta società, il cui lavoro sarebbe stato affidato a un sostituto.

L’autorità tributaria ha tuttavia negato il diritto alla detrazione dell’IVA per le suddette fatture sulla base dell’articolo 72, paragrafo 1, dello ZDDS, a tenore del quale il soggetto passivo registrato conformemente a tale legge può esercitare il suo diritto a detrazione nel periodo d’imposta in cui tale diritto è sorto o in uno dei dodici periodi successivi. Infatti, il diritto alla detrazione dell’IVA per gli attivi acquistati o acquisiti e per i servizi ricevuti prima della registrazione del soggetto passivo sorgerebbe, in forza dell’articolo 75, paragrafi 1 e 2, dello ZDDS, alla data della suddetta registrazione. Pertanto, tenuto conto della data di registrazione ai fini dell’IVA della NARE-BG, quest’ultima avrebbe dovuto esercitare il suo diritto a detrazione relativo alle 71 fatture di cui trattasi entro il periodo d’imposta del mese di novembre 2020. Il 25 novembre 2019, detta società era registrata ai fini dell’IVA, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 1, dello ZDDS.

Avverso tale diniego la società adiva alle autorità giudiziarie. Il giudice adito sospendeva il procedimento e decideva di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali.

Per i giudici unionali hanno ribadito la costante giurisprudenza unionale affermado che il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o assolta per i beni acquistati e i servizi loro prestati costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione (sentenza del 6 ottobre 2022, Vittamed technologijos, C‑293/21, EU:C:2022:763, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

(…)     Il regime delle detrazioni è inteso a esonerare interamente il soggetto passivo dall’onere dell’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dagli scopi o dai risultati di dette attività, purché queste, in linea di principio, siano di per sé soggette all’IVA (sentenza del 6 ottobre 2022, Vittamed technologijos, C‑293/21, EU:C:2022:763, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

(…)      Come ripetutamente sottolineato dalla Corte, il diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e seguenti della direttiva IVA costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. In particolare, di norma, tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2022, Vittamed technologijos, C‑293/21, EU:C:2022:763, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

(…)      Ai sensi degli articoli 180 e 182 della suddetta direttiva, un soggetto passivo può tuttavia essere autorizzato ad operare la detrazione dell’IVA anche se non ha esercitato il proprio diritto nel periodo in cui tale diritto è sorto, fatto salvo, peraltro, il rispetto delle condizioni e delle modalità fissate dalle normative nazionali (sentenza X, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). “

Inoltre per i giudici della Corte UE ” la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA senza alcuna limitazione temporale contrasterebbe con il principio della certezza del diritto, il quale esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione finanziaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione (sentenza X, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

(…)      La Corte ha dichiarato che un termine di decadenza la cui scadenza porti a sanzionare il contribuente non sufficientemente diligente, il quale abbia omesso di richiedere la detrazione dell’IVA a monte, privandolo del diritto a detrazione dell’IVA, non può essere considerato incompatibile con il regime istituito dalla direttiva IVA, purché, da un lato, detto termine si applichi allo stesso modo ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto dell’Unione (principio di equivalenza) e, dall’altro, esso non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a detrazione (principio di effettività) (sentenza X, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). “

Nella sentenza in commento, dunque, i giudici, conformemente agli orientamenti, hanno chiarito che ” il meccanismo di rettifica previsto dalla direttiva IVA non è destinato ad applicarsi quando il soggetto passivo ha omesso di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA e lo ha perso a causa della scadenza di un termine di decadenza (sentenza X, punto 46).

(…)     Di conseguenza, tale meccanismo non si applica in circostanze, […], in cui un soggetto passivo, che ha omesso di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA per un determinato periodo d’imposta, intende esercitare tale diritto successivamente, in occasione di una rettifica di detta dichiarazione, quando il termine di decadenza previsto dal diritto nazionale per l’esercizio di detto diritto è scaduto. 

Hanno anche ricordato che le imposte dirette, come l’imposta sui redditi, e le imposte indirette, come l’IVA, hanno una natura fondamentalmente diversa e non sono paragonabili ai fini dell’applicazione del principio di equivalenza (v., per analogia, ordinanza del 9 dicembre 2022, The Navigator Company e Navigator Pulp Figueira, C‑459/21, EU:C:2022:979, punti 28 e 29).”

La circolare n. 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate, diversamente dalle autorità bulgare, prevede la possibilità che il diritto alla detrazione non esercitato entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento, ossia entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale, possa essere fatto valere presentando una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta interessato.