AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 ottobre 2018, n. 19

Chiarimenti sull’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del TUIR (detrazione per canoni di locazione studenti universitari) – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212

Quesito

L’istante dichiara di avere una figlia, residente a Novara, iscritta al quarto anno di medicina presso l’Università di Pavia. Tale figlia non ha potuto, fin dal primo anno del corso di studi, viaggiare come pendolare, in quanto la città di Pavia, pur essendo distante circa 71 km da Novara, può essere raggiunta con il treno solo tramite Milano o Mortara e il viaggio è di circa un’ora e quaranta minuti.

Al riguardo, l’istante rappresenta che sono state modificate sostanzialmente le condizioni per poter usufruire della detrazione dei canoni degli studenti universitari prevedendo, ferme restando le altre condizioni, il diritto ad una detrazione d’imposta per i canoni di locazione in caso di università ubicate in Italia, in un comune diverso da quello di residenza, anche nella stessa provincia, distante da quest’ultimo almeno 50 km, se si tratta di studenti residenti in zone montane o disagiate. In considerazione di tale novità, l’istante chiede di sapere se il Comune di Novara possa essere ricondotto nell’ambito di dette zone, limitatamente alle condizioni di trasporto/viaggio verso un altro Comune, che sia oggetto di permanenza temporanea per motivi di studio da parte di studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea.

In particolare, viene evidenziato dall’istante che il Comune di Novara è ben collegato alle sedi universitarie di Torino e Milano ma non lo è ugualmente con la città di Pavia e, dunque, ancorché Novara non sia situata in una zona montana, è “certamente disagiata per le condizioni di viaggio verso la città di Pavia”.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente istante ritiene che non sia possibile stilare un elenco dei comuni disagiati.

Il comune di Novara, in particolare, risulta ben collegato alle sedi universitarie di Torino e Milano ma non lo è ugualmente rispetto alla città di Pavia e, quindi, dovrebbe considerarsi disagiato solo rispetto a questa città, perché altre sedi rientrerebbero comunque nel requisito dei 100 km previsto dalla norma.

A parere dell’istante, pertanto, dovrebbe essere consentito di accedere alla detrazione se il beneficiario della stessa sia in possesso della documentazione che attesti l’effettivo disagio nel raggiungere la sede universitaria. In alternativa, si potrebbe considerare oltre al parametro della distanza in chilometri anche quello del tempo percorso per raggiungere la sede di studio.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del TUIR consente la detrazione di un importo pari al 19 per cento dei “canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, …, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro”.

Con l’articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stato previsto, tramite l’inserimento nel comma 1 dell’articolo 15 della lettera 1-sexies.01), che, limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla precedente lettera si intende rispettato “anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate”.

La riportata disposizione consente, dunque, di fruire dell’agevolazione a condizioni più favorevoli nel caso in cui il comune di residenza dello studente sia sito in una zona montana o disagiata.

A parere della scrivente, tale circostanza non si verifica nel caso rappresentato con la presente istanza di interpello, in quanto la città di Novara non è sita:

– in zona montana; al riguardo, la scrivente precisa che, in assenza di una esplicita definizione contenuta nella normativa fiscale e in assenza di un rinvio espresso a specifiche disposizioni che ne consentano l’individuazione, per l’individuazione dei comuni montani occorre far riferimento all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente “Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all’art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 – Serie generale, n. 53;

– in zona disagiata, in quanto risultano percorribili diverse vie di comunicazione, tra le quali quelle ferroviarie e stradali che collegano il Comune di Novara ad altri Comuni.

Tale ultima circostanza viene, peraltro, evidenziata anche dalla contribuente istante che precisa che il Comune di Novara risulta ben collegato ad alcune sedi universitarie se pur diverse da quella di Pavia. La riportata disposizione non fa, infatti, riferimento per la valutazione del disagio al comune in cui è sita la sede universitaria ma al comune di residenza dello studente e la situazione di disagio deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi riferibili, come detto, al comune di residenza.

Ciò posto, considerando che il Comune di Novara non rientra fra i comuni montani, contenuti nel citato allegato alla Circolare n. 9 del 1993, né può essere qualificato disagiato, si ritiene che il contribuente non possa fruire delle agevolazioni in commento sulla base delle più favorevoli condizioni previste dal novello comma 1 dell’articolo 15, lettera 1-sexies.01), del TUIR.

Tenuto conto che la corretta qualificazione dei Comuni montani o disagiati implica, peraltro, delle valutazione di natura tecnica non di competenza della scrivente, è stato ritenuto opportuno formulare una apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire la corretta individuazione delle predette zone.

Qualora sulla base della risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovesse emergere una differente qualificazione dei comuni montani o disagiati rispetto a quella resa con la presente risposta, sarà cura della scrivente comunicare all’interpellante l’esito di tale istruttoria.