L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 383 del 16 settembre 2019 interviene in tema di detrazione d’imposta (c.d. bonus ristrutturazione), di cui all’articolo 16-bis comma 1 del TUIR, ha fornito interessanti chiarimenti. Si ricorda che a seguito della legge delega n. 125/2015 è stata emanato il D.Lgs. n. 222/2016 inerente “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Il sopraindicato decreto è corredato dalla Tabella “A” che, nella Sezione II – Edilizia, riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. In attuazione dell’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 222 del 2016, infine, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato il decreto ministeriale 2 marzo 2018 al quale è allegato il Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera, adottato dalla Conferenza unificata del 22 febbraio 2018
Nel suindicato Glossario Unico, contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie in regime di attività edilizia libera, vi un’apposita colonna denominata categoria di intervento e colloca nella “manutenzione ordinaria”, tra le altre, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, il rinnovamento e sostituzione dell’impianto igienico e idro–sanitario, la realizzazione di tratti di rete fognaria, la realizzazione di comignoli e canne fumarie, la sostituzione di serramenti e infissi esterni, la sostituzione di ascensori o parti di esso, ecc. Per le predette opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia liberaper le quali non è necessario chiedere un permesso né presentare una comunicazione.

Tra gli interventi qualificati dal Glossario come di “manutenzione ordinaria” figurano alcuni interventi in passato pacificamente ricondotti tra quelli di manutenzione straordinaria.

Oggetto del c.d. bonus ristrutturazione sono soltanto gli interventi su singole unità immobiliari di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.  Il bonus ristrutturazione sulle parti comuni è previsto solo nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali anche a fronte di meri interventi di manutenzione ordinaria.

Per l’Agenzia delle entrate, “tenuto conto che le modifiche recate dal citato decreto legislativo n. 222 del 2016 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’articolo 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 16-bis del Tuir, deve ritenersi che le stesse non esplichino effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione”.

Per cui alla luce di tale affermazione, dell’Amministrazione finanziaria in linea con quanto affermato dall’interpello n. 287 del 2019 in tema di realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, anche gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia continuano quindi a rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione.

In entrambi i casi l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, pur non essendo richiesta alcuna comunicazione, tali interventi continuano ad essere qualificati come di manutenzione straordinaria, ragion per cui i contribuenti possono beneficiare della detrazione.

Si consiglia a tal proposito di predisporre un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicante la data di inizio dei lavori e attestante la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

L’Agenzia sulla seconda parte del quesito inerente interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna ha precisato che “Quanto agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, genericamente indicati nell’istanza di interpello, si fa presente che se tali interventi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa. Ciò in quanto, come ribadito, da ultimo, nella citata circolare 13/E del 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.
Da ultimo, si segnala che poiché la qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze della scrivente, si è ritenuto opportuno formulare un’apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire se le modifiche intervenute in materia edilizia abbiano ridisegnato anche il confine tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 3 del citato testo unico. In tal caso, infatti, le richiamate modifiche normative potrebbero esplicare effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali in commento.”