AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 ottobre 2019, n. 434
Detrazione per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria – “Ricognizione” Articolo 15, comma 1, lettera e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Listante riferisce di essersi iscritto, nel 1974, al corso biennale di Amministrazione tenuto presso la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino e di aver frequentato gli anni accademici 1974/1975 e 1975/1976, superando con profitto tutti gli esami previsti dal corso di studi senza, tuttavia, presentare e discutere la tesi. Successivamente, nel 2018, l’Istante afferma di aver effettuato la “ricognizione” e di aver presentato la tesi, che ha discusso nel marzo 2018, ottenendo un punteggio complessivo di xx/110.
Per la ricognizione e la tesi il Contribuente ha sostenuto la spesa di 8.400 euro, come risulta dalla fattura rilasciata dalla Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA).
Tanto premesso, Vistante chiede conferma circa la possibilità di portare in detrazione tale importo come spesa di istruzione universitaria.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante intende indicare l’intera spesa di 8.400 euro nel rigo E8, codice 13, del modello 730/2019, dal momento che la Scuola di Amministrazione Aziendale appartiene all’Università degli Studi di Torino.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR prevede, per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, una detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari al 19 per cento delle spese medesime. L’importo delle spese da portare in detrazione per la frequenza di corsi presso università non statali non può essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Come precisato, da ultimo, nella circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, la detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di:
– corsi di istruzione universitaria;
– corsi universitari di specializzazione;
– master universitari;
– corsi di dottorato di ricerca;
– istituti tecnici superiori (ITS);
– nuovi corsi istituiti ai sensi del d.P.R.. n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
La detrazione spetta per le spese sostenute, anche se riferite a più anni, per:
– tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
– soprattasse per esami di profitto e laurea;
– la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
– la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA).
In merito alla possibilità di detrarre i costi di ricognizione che l’Istante ha sostenuto per poter discutere la tesi per il corso di studi biennale in Amministrazione presso la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino a cui era iscritto negli anni accademici 1974/1975 e 1975/1976, si osserva che la ricognizione è il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica. In tal caso lo studente presenta domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfettaria che viene richiesta in luogo dell’intero importo delle tasse d’iscrizione degli anni già trascorsi.
In particolare, il “Regolamento Tasse e Contributi a. a. 2019-2020” dell’Università degli Studi di Torino, a cui l’art. 26 del d.P.R. n. 616 del 1° ottobre 1974 fa rinvio per la determinazione delle tasse e sovrattasse da pagare in caso di iscrizione alla Scuola di Amministrazione Aziendale, al punto 17.4 in tema di ricognizione precisa che “coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, possono riattivare la carriera pagando un diritto fisso di importo pari a euro 200,00per anno accademico e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione”.
Ciò posto, nel presupposto che il corso della Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino rientri fra quelli di laurea di perfezionamento e/o di specializzazione di università statali e non statali previsti dalla norma, si ritiene che l’Istante possa portare in detrazione le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione”, oltre ad i costi sostenuti per la tesi, atteso che le tra le spese ammesse all’agevolazione rientrano anche quelle pagate dagli studenti fuori corso e riferite a più anni accademici.
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