AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 luglio 2019, n. 245
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici – Lavasciuga (art. 16, comma 2, DL n. 63 del 2013)
Quesito
L’istante rappresenta di avere in corso una pratica edilizia e di trovarsi, pertanto, nelle condizioni per poter beneficiare della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, cosiddetto “bonus mobili”.
In particolare, intende procedere all’acquisto di una lavasciuga biancheria in classe energetica A, e osserva che le lavasciuga sono considerate alla stregua delle lavatrici od asciugatrici come “grandi elettrodomestici”, ma non sono espressamente comprese nell’elenco degli apparecchi agevolabili riportato nella guida fiscale.
Precisa, inoltre, che la lavasciuga che intende acquistare è in classe A dal momento che per questo tipo di elettrodomestici la classe energetica riconosciuta di efficienza più elevata in assoluto risulta essere la A (cfr. Direttiva 96/60/CE).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La parte ritiene di poter godere, sull’acquisto della lavasciuga in classe A che intende effettuare, della detrazione fiscale prevista nella misura del 50 per cento per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici.
Secondo l’istante in assenza di una classificazione aggiornata della metodologia e della relativa scala di attribuzione delle classi energetiche, anche le lavasciuga in classe A, alla stregua di quanto previsto per l’acquisto di forni, possono fruire delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo le modifiche introdotte con l’articolo 1, comma 67, lett. b), n. 2), della legge n. 145/2018, prevede che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1,limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2018, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2019 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2018 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019, al netto delle spese sostenute nell’anno 2018 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”.
La detrazione spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Con circolare n. 7 del 2018 (che richiama la circolare n. 29 del 2013) è stato chiarito, per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, che la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore (A o superiore per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Per l’individuazione dei grandi elettrodomestici, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, con la citata circolare n. 7 del 2018 è stato precisato che costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo, e non esaustivo, di cui all’allegato 1B del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151. A seguito della relativa abrogazione da parte del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, occorre fare ora riferimento all’elenco contenuto nell’Allegato II di tale Decreto legislativo, che tuttavia, non riporta le lavasciugatrici.
Dall’esame del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 7 ottobre 1998, recante “Modalità di applicazione della etichettatura energetica a lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga ad uso domestico”, si desume che, per una lavasciuga, “La categoria di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata conformemente all’allegato IV-c” (Note relative all’etichetta delle lavasciuga, punto III). Il predetto Allegato IV-c prevede nella Tabella 1 le classi di efficienza energetica per lavasciuga che vanno da A (consumi di energia più bassi) a G (consumi di energia più alti).
Pertanto, in base alla normativa vigente, per le lavasciugatrici l’etichetta energetica prevede attualmente la classe energetica A come massima efficienza energetica.
Ciò posto, considerato che l’elenco delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria dei “grandi elettrodomestici” di cui all’Allegato II del D.Lgs. n. 49 del 2014, è esemplificativo e non esaustivo, e considerato che la disposizione normativa deve essere intesa ad agevolare l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica si ritiene che l’agevolazione in oggetto, nel rispetto degli altri requisiti richiesti, possa trovare applicazione anche per le spese sostenute per l’acquisto di una lavasciugatrice di classe A, attualmente massima classe di efficienza energetica per tale elettrodomestico.
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