Con effetto dal 1° gennaio 2014 il comma 127 dell’articolo 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) dispone un aumento delle detrazioni Irpef per i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
In particolare viene modificato il contenuto dell’articolo 13 del T.U.I.R., con decorrenza dal 1° gennaio 2014, ed il nuovo contenuto dispone che a coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni equiparati) e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
- 1.880 euro, qualora il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro.
La legge di stabilità 2014 ha disposto l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 13 del TUIR, eliminando in tal modo il “correttivo” consistente nell’incremento di un importo da 10,00 a 40,00 euro della detrazione spettante, qualora il reddito complessivo fosse superiore a 23.000,00, ma non a 28.000,00 euro.
Confermate le detrazioni pari a 690 euro e 1.380 euro di importo minimo spettante rispettivamente per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato.
Le detrazioni IRPEF previste dalla Legge di Stabilità 2014 riguardano sia i lavoratori dipendenti che alcuni redditi assimilati:
- i compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- le borse di studio e gli assegni di formazione professionale;
- i compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi i contratti di lavoro “a progetto”;
- le remunerazioni dei sacerdoti;
- le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; i compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.
Restano, invece, invariate le condizioni di spettanza e le regole per il calcolo e il riconoscimento della detrazione.