AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 390 del 13 luglio 2023
Detrazioni per investimenti in start-up e Pmi innovative – Ipotesi di decadenza – Articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante rappresenta di aver effettuato due investimenti in una Società, avente i requisiti per essere qualificata Pmi innovativa ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. In particolare, rappresenta di aver acquistato:
nel 2019, n. … azioni della Società, per un valore per azione pari a .. euro, per un investimento complessivo di …. euro;
nel 2020, n. .. azioni, per un valore per azione pari a .. euro, per un investimento complessivo di …. euro.
In relazione a detti investimenti, l’Istante ha fruito delle detrazioni Irpef disciplinate dagli articoli 29 e 29bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dall’articolo 4, comma 9ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e regolate dai decreti interministeriali del 7 maggio 2019 e del 28 dicembre 2020.
Entrambi gli investimenti hanno avuto ad oggetto azioni di ”categoria ..”’ della Società, ovvero azioni prive di diritti di voto (articolo .. dello Statuto della Società, allegato all’Istanza).
L’Istante fa presente che l’articolo .. dello Statuto (in vigore alla data del primo investimento) regola il diritto di trascinamento, riconosciuto ai soci che detengono il 75 per cento del capitale sociale (soci di maggioranza), in base al quale nel caso di interesse da parte di un terzo all’acquisto dell’intero capitale sociale, i soci di maggioranza, decisi a vendere, hanno il diritto di obbligare gli altri soci (soci di minoranza o trascinati, tra i quali l’Istante) a vendere anch’essi le proprie azioni.
L’Istante rappresenta che ”la Società si è trovata ad essere in situazione di crisi, come documentato nella Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021”.
In data .. giugno 2022, in sede di assemblea straordinaria, è stato modificato l’articolo .. dello Statuto, con l’aggiunta, alla lettera ..), della previsione che, in caso di esercizio del diritto di trascinamento, la mancata sottoscrizione degli atti di vendita delle proprie azioni da parte dei soci trascinati avrebbe comportato l’estinzione di dette azioni.
Il .. agosto 2022, la Società ha informato i soci trascinati che il .. luglio 2022, i soci di maggioranza avevano sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con una società terza, avente ad oggetto il 100 per cento del capitale sociale e la totalità degli strumenti partecipativi emessi dalla Società. Il prezzo per azione veniva pattuito in ..,.. euro. Veniva comunicato che la data per la sottoscrizione dell’atto di vendita era fissata per il giorno .. ottobre 2022.
Al riguardo, l’Istante rappresenta di non aver sottoscritto l’atto di vendita relativo alle proprie azioni e che in data .. novembre 2022, la Società gli ha comunicato di aver deliberato, in data .. ottobre 2022, l’estinzione delle azioni dell’Istante, e che avrebbe provveduto a liquidare dette azioni, al valore di ..,.. euro per azione. In data .. dicembre 2022, l’Istante ha ricevuto l’accredito della somma di ….,.. euro, corrispondente al valore di n. … azioni, liquidate a ..,.. euro l’una.
All’esito della complessiva operazione rappresentata, l’Istante osserva di aver perso il possesso delle azioni possedute, liquidate con effetto dal giorno del trasferimento a una società terza dell’intero capitale della Società (avvenuto in data .. ottobre 2022). La perdita del possesso delle azioni è avvenuta prima del decorso del termine triennale fissato dall’articolo 6 del decreto interministeriale del 7 maggio 2019 e dall’articolo 7 del decreto interministeriale 28 dicembre 2020.
Ciò posto, l’Istante chiede se l’estinzione delle azioni possedute, avvenuta con le modalità sopra descritte, comporti la decadenza dal diritto alle agevolazioni fruite negli anni di imposta 2019 e 2020.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante richiama le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 7 maggio 2019 e all’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 28 dicembre 2020, che prevedono la decadenza dall’agevolazione per investimenti in startup e Pmi innovative qualora, entro tre anni dalla data in cui si considera rilevante l’investimento, intervenga la cessione delle quote o azioni ricevute in cambio degli investimenti effettuati.
L’Istante osserva che rientrano «tra le cause che non comportano la decadenza, i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del TUIR».
Ad avviso dell’Istante l’esclusione della decadenza nei casi di trasferimenti a titolo gratuito appare «tesa a non gravare economicamente nei confronti dei soggetti che, dopo aver effettuato il proprio investimento, si ritrovano a dover registrare una perdita pari al 100%. […] In tale contesto, seppure non espressamente previsto dai Decreti, si ritiene che la causa di decadenza prevista dalla lettera a) del comma 1 degli articoli 6 e 7 dei due testi normativi, siano applicabili solo ove il trasferimento oneroso avvenga con profitto degli investitori».
L’Istante osserva inoltre che i «decreti non contemplano tra le cause di decadenza la cessazione dell’operatività aziendale o l’interruzione definitiva della continuità aziendale, pertanto non si troverebbero nella condizione di dover restituire le detrazioni ottenute gli investitori di società che, trovatesi in situazioni di difficoltà, decidano di aspettare il decorso dei tre anni dal momento dell’investimento (holding period) comprimendo, riducendo o annullando l’operatività aziendale. Tale comportamento, ovviamente, è contro la finalità dei Decreti, che si prefiggono di stimolare gli investimenti in startup e PMI innovative, sostenendone lo sviluppo, la crescita e la diffusione».
Osserva, infine, l’Istante che «l’estinzione delle n. … azioni possedute dal sottoscritto è dovuta alla mancata adesione del sottoscritto al Diritto di Trascinamento previsto dall’articolo .. dello Statuto sociale, che avrebbe imposto con carattere di obbligatorietà la cessione forzosa delle azioni possedute nei termini e nelle condizioni dettagliate nella comunicazione dell’amministrazione delegato del .. agosto 2022 con cui è stata formalmente attivata la Clausola di Trascinamento».
Per tali ragioni, l’Istante «ritiene che l’operazione così come sopra delineata non comporti la decadenza prevista rispettivamente dall’articolo 6 e dall’articolo 7 del Decreto 7 maggio 2019 e del Decreto 28 dicembre 2020».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 29, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari «al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative».
Il successivo comma 7bis (introdotto a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha disposto, a decorrere dall’anno 2017, l’aumento al 30 per cento dell’aliquota della detrazione.
L’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che la disposizione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 si applica anche agli investimenti in piccole e medie imprese innovative (”Pmi innovative”) «nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014».
Successivamente, l’articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto, ai commi 7 e 8, l’introduzione di una detrazione maggiorata per le persone fisiche, pari al 50 per cento dell’importo investito in start-up e Pmi innovative, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
Detta detrazione maggiorata è disciplinata dall’articolo 29bis del decreto-legge n. 179 del 2012 (per le start-up innovative) e dal comma 9ter dell’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015 (per le Pmi innovative).
Le detrazioni di cui agli articoli 29 e 29bis del decreto legge n. 179 del 2012, e dall’articolo 4, comma 9ter, del decreto legge n. 3 del 2015, possono essere fruite a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali (cfr. articolo 29, comma 3, del decreto legge n. 179 del 2012; articolo 4, comma 9ter, del decreto legge n. 3 del 2015).
Le modalità di attuazione delle misure agevolative sono attualmente stabilite dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, del 7 maggio 2019 (in merito alla disciplina di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012; il decreto ha sostituito il precedente decreto interministeriale del 25 febbraio 2016) e del 28 dicembre 2020 (in merito alla disciplina degli incentivi fiscali in regime de minimis).
Entrambi i decreti interministeriali disciplinano la decadenza dal diritto alla fruizione dell’agevolazione, che interviene al verificarsi di specifici eventi prima di un periodo minimo di detenzione dell’investimento effettuato (c.d. holding period).
Nel merito, l’articolo 6 del decreto del 7 maggio 2019 e l’articolo 7 del decreto 28 dicembre 2020, identici nella formulazione, stabiliscono al comma 1, che il diritto all’agevolazione «decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento ai sensi dell’art. 3, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
b) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
c) il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 2, comma 1 (il decreto del 28 dicembre 2020 fa richiamo all’articolo 7, comma 7, lettera a) ed e)».
Sulla base della previsione di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del 7 maggio 2019 e all’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto 28 dicembre 2020, non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione «i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l’investimento agevolato da parte del dante causa».
L’articolo 6 del decreto del 7 maggio 2019 e l’articolo 7 del decreto 28 dicembre 2020 prevedono, entrambi al comma 4, che nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, «il soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell’incentivo, deve incrementare l’imposta lorda di tale periodo d’imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, […] aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche».
In relazione alla decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione, la circolare 11 giugno 2014, n. 16/E, relativa a un regime agevolato del tutto simile a quello disciplinato dalle norme oggetto del presente parere, ha chiarito, in via generale, che «il principio sotteso all’individuazione delle diverse cause che comportano la decadenza dal diritto a fruire delle agevolazioni deriva dalla necessità di dare all’investimento effettuato un periodo minimo di durata. […]. Questa impostazione è peraltro coerente con l’autorizzazione comunitaria» cui è stato sottoposto il regime agevolato, e che «pertanto, il diritto alle agevolazioni fiscali decade se prima del decorso di detto periodo minimo si verificano le circostanze richiamate dalla norma».
Con riguardo alle cause che espressamente non comportano decadenza, la citata circolare n. 16/E del 2014 ha chiarito che, nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito e per effetto di operazioni straordinarie, deve continuare a essere verificato il rispetto della condizione relativa al mantenimento delle partecipazioni per un periodo di tempo minimo. In tali casi, chiarisce la circolare, ai fini della verifica del rispetto della condizione in argomento, rileva quale data iniziale quella in cui il dante causa ha effettuato l’investimento. Tale condizione, invece, non deve essere verificata nel caso di trasferimenti mortis causa, atteso che gli stessi non hanno natura di atti volontari.
Il descritto quadro normativo e di prassi, pertanto, evidenzia che, in generale, la decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione opera in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla volontà dell’investitore, l’investimento non si protrae per almeno un triennio in capo allo stesso investitore, ad eccezione di ipotesi, tassativamente previste, in cui il rispetto della condizione relativa all’holding period non è richiesto (come in caso di trasferimento mortis causa) oppure va verificato avendo a riguardo la data in cui il dante causa dell’investitore ha effettuato l’investimento (come in caso di trasferimento di azioni per atto a titolo gratuito o per effetto di operazioni straordinarie).
Nel caso di specie, l’Istante ha partecipato a due aumenti di capitale della Società, accettandone i termini e le condizioni, in particolare acquistando azioni di ”categoria ..” (prive del diritto di voto) emesse dalla Società, il cui Statuto prevedeva, all’articolo .., una clausola espressiva del diritto di trascinamento riconosciuto in capo ai soci rappresentativi di oltre il 75 per cento del capitale sociale (soci di maggioranza), da esercitare nei riguardi dei soci di minoranza (soci di minoranza o trascinati).
Più in particolare, in base all’articolo .. dello Statuto, nella versione nota all’Istante già al momento dell’effettuazione del primo investimento, «Nel caso in cui un terzo (il ”Terzo Acquirente”) fosse interessato ad acquisire l’intero capitale sociale della società a fronte di un corrispettivo in denaro e uno o più soci che detengano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale (i ”Soci di Maggioranza”) intendessero, a propria discrezione, vendere al terzo le proprie azioni, i Soci Di Maggioranza avranno il diritto di obbligare gli altri soci a trasferire al suddetto Terzo Acquirente unitamente alle azioni detenute dai Soci Di Maggioranza le azioni dagli stessi detenute ai medesimi termini e condizioni (ivi incluso il medesimo prezzo) negoziati e concordati dai Soci Di Maggioranza per il Trasferimento delle proprie azioni (il ”Diritto di Trascinamento”) a condizione che il corrispettivo per ciascun socio sia non inferiore a quello che gli spetterebbe in caso di recesso dalla società […]».
Le concrete modalità di funzionamento della clausola sono definite alle lettere(a), (b), (c), del medesimo articolo .. e, in particolare, viene previsto che:
«(a) il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato mediante dichiarazione scritta indicando le generalità del potenziale acquirente, il corrispettivo in denaro offerto o convenuto e i termini e le condizioni principali del Trasferimento;
(b) a seguito della ricezione da parte dei soci diversi dai Soci Di Maggioranza della comunicazione di esercizio del Diritto di Trascinamento da parte dei Soci Di Maggioranza in conformità a quanto previsto alla lettera (a) che precede, ciascun socio avrà l’obbligo di cedere al Terzo Acquirente, insieme alla cessione da parte dei Soci Di Maggioranza delle loro azioni, le azioni da ciascun di essi detenute ai medesimi termini e condizioni negoziati e concordati dai Soci Di Maggioranza, ivi incluso il prezzo, con il Terzo Acquirente per la cessione delle proprie azioni. I Soci Di Maggioranza daranno comunicazione scritta agli altri soci con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso del luogo, data e ora della cessione; in tale luogo e data, ciascun di essi sarà tenuto a comparire per perfezionare la cessione;
(c) nel caso in cui i termini e condizioni del Trasferimento negoziati e concordati dai Soci Di Maggioranza con il Terzo Acquirente per la cessione, in tutto o in parte, delle loro azioni includano il rilascio da parte dei venditori di dichiarazioni e garanzie (anche relative alla società le cui azioni vengono cedute, ai bilanci della stessa e ogni altra usuale dichiarazione e garanzia prevista nei contratti di acquisizione) e l’assunzione di correlati obblighi di indennizzo, nonché il rilascio di garanzie o il deposito in escrow di somme a garanzia dei predetti obblighi, tali dichiarazioni e garanzie, obblighi, depositi e garanzie saranno assunti e rilasciati anche dagli altri soci, il tutto senza vincoli di solidarietà, in via parziaria e in proporzione alle azioni cedute da ciascuno».
In data .. giugno 2022, è stata aggiunta al citato articolo .. dello Statuto la lettera..), in base alla quale «qualora uno o qualora uno o più soci non compaiano il giorno stabilito per perfezionare il trasferimento delle azioni, le azioni da essi possedute si estinguono automaticamente con effetto da tale giorno. Ai soci titolari di tali azioni spetta il diritto di liquidazione in denaro, al valore del corrispettivo stabilito per l’esercizio del ”Diritto di Trascinamento”. Le azioni vengono liquidate dalla società mediante utilizzo di riserve disponibili. In assenza di utili o riserve disponibili, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2437quater, commi 6 e 7, c.c. e 2445, commi 2, 3 e 4, c.c.. Entro 90 giorni lavorativi dal giorno di estinzione delle azioni o, in caso di riduzione volontaria del capitale, entro 90 giorni lavorativi dal decorso del termine di cui all’articolo 2445, comma 3, c.c., l’importo dovuto ai titolari delle azioni estinte è messo a disposizione degli stessi presso una banca a tal fine incaricata e ai titolari delle azioni estinte viene comunicato l’avvenuto deposito. Il verificarsi dell’estinzione delle azioni è attestato dall’organo amministrativo, senza necessità di deliberazione da parte dell’assemblea dei soci. L’organo amministrativo dovrà, entro 30 giorni dal verificarsi dell’estinzione delle azioni, depositare nel registro delle imprese il testo dello statuto aggiornato nel numero delle azioni».
A seguito dell’attivazione del predetto diritto di trascinamento, con conseguente decisione da parte di soci di maggioranza di vendere l’intero capitale sociale, l’Istante, non avendo sottoscritto l’atto di vendita delle azioni, ha ricevuto dalla Società la comunicazione relativa all’estinzione delle proprie azioni, con effetto dal .. ottobre 2022 (data della vendita dell’intero capitale sociale), e ha conseguito la liquidazione delle azioni a un valore per azione corrispondente a quello pattuito in occasione della vendita.
Ai fini di una compiuta valutazione in merito alla configurazione, nel caso di specie, di un’ipotesi di decadenza per l’Istante dalle detrazioni fruite, la Scrivente ha richiesto un parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (che congiuntamente hanno emanato i decreti ministeriali che disciplinano l’agevolazione in commento).
Al riguardo, il Ministero dell’Economia e della Finanze Dipartimento delle Finanze ha osservato che «la stessa relazione illustrativa al citato decreto-legge n. 179 del 2012, con riferimento all’articolo 29, comma 3, evidenzia il vincolo al mantenimento dell’investimento per almeno tre anni, sottolineando che ”qualora l’investimento venga ceduto, anche parzialmente, prima del decorso di tale termine, il contribuente decade dal beneficio con l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali”.
Sul punto, la relazione illustrativa al decreto interministeriale 30 gennaio 2014 adottato in attuazione dell’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, con riferimento alle cause di decadenza evidenzia che ”in via generale, il principio sotteso all’individuazione delle fattispecie che generano ipotesi di decadenza delle agevolazioni, con conseguente ripresa a tassazione delle somme relative ai benefici fruiti, deriva dalla necessità di dare all’investimento effettuato un periodo minimo di durata …”.
Anche la circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014, nel riprendere quanto evidenziato nella citata relazione illustrativa, sottolinea che ”questa impostazione è, peraltro, coerente con l’autorizzazione comunitaria”, con la conseguenza che in presenza di atti di natura realizzativa posti in essere prima del decorso dell’holding period ”gli investitori perdono il diritto alle agevolazioni fiscali”».
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilevato che «Nello specifico, l’estinzione delle azioni dei soci di minoranza conseguentemente all’attivazione della clausola di trascinamento da parte dei soci di maggioranza può essere ricondotta nell’alveo delle ipotesi di recesso o esclusione come disciplinate dagli articoli 6, comma 1, lettera c), del decreto 7 maggio 2019 e 7, comma 1, lettera c), del decreto 28 dicembre 2020.
La suindicata interpretazione è avvalorata dalla considerazione che i soci di minoranza, al momento del loro ingresso nella compagine societaria, erano già consapevoli della previsione statutaria (art. .. dello Statuto) di un obbligo di co-vendita attivabile dai soci di maggioranza, disciplinata mediante una clausola di trascinamento.
A ciò si aggiunga che l’assenza dei soci di minoranza al momento della vendita delle azioni, conseguente all’applicazione della clausola di trascinamento, non ha inciso in alcun modo sulla validità dell’operazione societaria. La previsione statutaria sul punto, prevedeva, infatti, che, in caso di assenza dei predetti soci, la vendita si sarebbe comunque perfezionata e, dunque, le azioni dei soci di minoranza si sarebbero automaticamente estinte. Successivamente a detta vendita, i soci di minoranza sono stati informati dell’estinzione delle proprie azioni e dell’avvenuta liquidazione delle stesse.
Alla luce di quanto premesso, si ritiene che i soci di minoranza decadano dalle agevolazioni fiscali fruite, in quanto la fattispecie appare riconducibile all’ipotesi di recesso o esclusione come disciplinate dagli articoli 6, comma 1, lettera c), del decreto 7 maggio 2019 e 7, comma 1, lettera c), del decreto 28 dicembre 2020».
Alla luce del quadro normativo e di prassi richiamato, sulla base dei pareri resi dai citati Ministeri, in considerazione delle specifiche clausole statutarie richiamate, si ritiene che nel caso di specie per l’Istante si sia verificata, prima del decorso dell’holding period di tre anni, un’ipotesi di recesso o esclusione dalla Società, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del 7 maggio 2019 e dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del 28 dicembre 2020, con conseguente decadenza dal diritto alle detrazioni fruite in relazione agli investimenti effettuati.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 6 del decreto ministeriale del 7 maggio 2019 e 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2020, nel 2022, periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, l’Istante dovrà incrementare l’imposta lorda relativa di un ammontare corrispondente alle detrazioni effettivamente fruite nel 2019 e nel 2020, aumentata degli interessi legali.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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