AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 settembre 2021, n. 625
Detrazioni per spese sanitarie perizia medico-legale – fattura intestata al Tribunale e rimasta a carico del contribuente. Articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 (TUIR)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante è stato sottoposto ad un intervento cardiochirurgico di riparazione della valvola mitrale non andato a buon fine, con conseguente re-intervento per sostituzione della valvola in un altro ospedale.
L’Istante ha pertanto avviato una causa, in cui ha convenuto in giudizio il primo ospedale, volta all’accertamento della responsabilità medica dei cardiochirurghi della struttura stessa. In conseguenza di ciò, il giudice del procedimento civile ha nominato il consulente tecnico d’ufficio al fine dell’effettuazione della consulenza medico-legale.
Al riguardo, il medico legale, membro del collegio CTU, ha emesso una fattura nei confronti del Tribunale, inserendo nelle note la seguente dicitura: “Questa fattura, in osservanza a quanto previsto dalla Circolare 9/E-07/05/18 Agenzia Entrate, intestata al Tribunale, non è a carico delle Pubblica Amministrazione, ma è stata pagata da parte ricorrente”.
Ciò posto, l’Istante chiede se la spesa per la consulenza medico-legale descritta possa essere portata in detrazione, essendo l’effettivo sostenitore, a titolo definitivo, della spesa stessa, nonostante il documento fiscale sia intestato al Tribunale.
L’amministrazione finanziaria, in data 23 luglio 2021 con nota prot.n. ……., ai fini del corretto inquadramento delle questioni prospettate e per la compiutezza della risposta, ha ritenuto necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi.
L’Istante ha risposto alla richiesta di integrazione in data 26 luglio 2021 presentando ulteriore documentazione e precisando:
– che come da decreto di liquidazione delle spese, l’accertamento tecnico da parte del collegio peritale è a carico delle parte istante;
– che come da bonifico postale allegato, le spese mediche sono effettivamente e definitivamente rimaste a carico della parte istante;
– che in riferimento agli eventuali rimborsi e premi ricevuti a copertura delle spese sanitarie sostenute, in caso di accoglimento delle richiesta di rimborso parziale effettuata al proprio fondo di previdenza, procederà a portare in detrazione l’importo residuo della spesa stessa;
– che le conclusioni sull’esito delle relazione peritale richiesta dal Tribunale hanno portato al riconoscimento da parte dei periti:
– del corretto operato da parte dei cardiochirurghi;
– che l’intervento sia stato preceduto da un adeguato approfondimento diagnostico;
– che i danni lamentati dalla parte attrice rientrano nel novero delle complicanze “prevedibili ma non prevenibili”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che la fattura emessa dal CTU, intestata al Tribunale, ma rimasta effettivamente e definitivamente a suo carico, possa essere portata in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi 2022 (anno di imposta 2021) ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir).
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir consente di detrarre dall’IRPEF, nella misura del 19 per cento, le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Come ribadito da ultimo con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, in merito all’individuazione delle spese sanitarie, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della salute che individuano le specialità farmaceutiche, le protesi e le prestazioni specialistiche.
In tale ambito, come precisato da ultimo con richiamata circolare n. 7/E del 2021, sono da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale, oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc..
Va inoltre rilevato che, in linea generale, per poter esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.
Ai fini della detrazione è altresì necessario che l’onere sia debitamente documentato; in particolare, l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando, a tal fine, l’esecutore materiale del pagamento (cfr. circolare n. 7/E del 2021).
Tanto premesso, con riferimento al quesito posto dall’Istante si ritiene che – indipendentemente dalla eventuale riconducibilità della prestazione resa dal consulente tecnico d’ufficio alle spese sanitarie – nel caso di specie la detrazione non spetta in quanto la fattura è intestata al tribunale e non all’Istante, a nulla rilevando che il relativo onere sia stato sostenuto da quest’ultimo.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Detrazioni per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio - Trasferimento dell'immobile mortis causa - Articolo 16-bis comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 (TUIR) - Risposta 20 settembre…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 16858 depositata il 13 giugno 2023 - Il giudice adito per il riconoscimento dell’indennità prevista in favore del personale universitario non medico in servizio presso le strutture sanitarie indicate dagli artt. 1…
- Cessione ramo d'azienda - Plusvalenza ed esclusione dal campo di applicazione dell'Iva - Articolo 86, commi 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e articolo 2, comma 3, lettera b), decreto del Presidente della…
- Reddito da lavoro autonomo - rilevanza ai fini IRPEF di somma conseguita a rimborso di spese inerenti l'esercizio della attività professionale - articolo 54, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - Risposta n. 482 del…
- Reddito da lavoro autonomo - Rilevanza ai fini IRPEF di somma conseguita a rimborso di spese inerenti l'esercizio dell'attività professionale - articolo 54, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - Risposta 28 settembre…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…