AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 29 del 21 dicembre 2023
Dichiarazione annuale per il gas naturale – Anno d’imposta 2023 – Istruzioni per la compilazione
Si comunica che è stato aggiornato, per l’anno d’imposta 2023, il contenuto della dichiarazione annuale per il gas naturale che deve essere presentata dai soggetti a tal fine obbligati, entro il mese di marzo 2024, ai sensi dell’art. 26, commi 13 e 14, del D.lgs 504/95 (TUA).
Al riguardo, si forniscono i seguenti documenti allegati che costituiscono parte integrante della presente circolare:
- MODELLO AD-2 – Recante, in formato .xls e .ods, la dichiarazione Gas Naturale – anno d’imposta 2023.
- Allegato al Modello AD-2 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEL GAS NATURALE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2023;
L’adempimento dichiarativo dovrà essere assolto dai soggetti obbligati in forma telematica, utilizzando l’apposita piattaforma di interoperabilità dell’ADM, optando tra i due distinti canali System to System (S2S) e User to System (U2S).
Il servizio digitale che consente l’invio in modalità telematica delle dichiarazioni è stato reso disponibile in ambiente di test dal 1° novembre scorso (NOTA 1). L’ambiente di esercizio per l’invio delle dichiarazioni debitamente sottoscritte sarà, invece, disponibile a partire dal prossimo 1° gennaio.
Relativamente all’identificazione del soggetto abilitato alla sottoscrizione e all’invio delle dichiarazioni, restano ferme le istruzioni della circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (NOTA 2).
Le istruzioni di compilazione sono state aggiornate per coordinare i dati inseriti dai distributori e dai venditori nella dichiarazione annuale con quelli forniti dai medesimi soggetti nelle comunicazioni mensili rese ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.L.124/2019 nonché delle relative determinazioni direttoriali di attuazione (NOTA 3)..
Le principali novità a tal fine introdotte sono le seguenti.
- Nel QUADRO B – GAS NATURALE VETTORIATO, i distributori del gas naturale dovranno elencare le quantità complessivamente fornite nell’anno presso i PDR, per ciascun utente della distribuzione, senza ulteriore partizione per codici catastali dei comuni in cui i PDR sono ubicati.
Come da art.1, comma 3, della determinazione prot.476906/2020 e s.m.i., “i dati sul quantitativo di gas naturale consegnato sono quelli rilevati dai misuratori installati nei PDR ovvero stimati dal distributore sulla base di tali misure e dal medesimo fatturati all’utente della distribuzione”.
In altri termini, per il gas distribuito al consumo (di cui alla TIPOLOGIA DI VETTORIAMENTO “B” del Quadro di che trattasi), il distributore dovrà elencare una sola volta ciascun utente della distribuzione nel campo CODICE IDENTIFICATIVO DESTINATARIO, associando la quantità di gas allo stesso complessivamente fornita nell’anno tramite la rete cui la dichiarazione si riferisce, prescindendo dal comune in cui i PDR sono effettivamente ubicati.
Conseguentemente, il campo CODICE CATASTALE DEL COMUNE, per la rete oggetto della dichiarazione, assumerà il valore fisso uguale al codice catastale del comune corrispondente alla provincia indicata nel codice ditta del dichiarante (NOTA 4).
Sempre in linea con le prescrizioni relative alle comunicazioni mensili, l’utente della distribuzione dovrà essere identificato tramite il codice di accisa, qualora trattasi di soggetto obbligato venditore o acquirente per uso proprio, ovvero tramite la partita IVA, se trattasi di rivenditore (cosiddetto reseller).
In fase di prima applicazione delle suddette prescrizioni sulle comunicazioni mensili, è ancora consentito di indicare la partita IVA dell’utente della distribuzione che sia anche soggetto obbligato, qualora il codice di accisa non sia ancora stato comunicato al distributore che effettua la dichiarazione (NOTA 5).
- Nel QUADRO G – TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO è stato precisato che per NUMERO DI UTENZE si intende la quantità di PDR per i quali, essendo attivo un contratto di fornitura, il venditore ha emesso bollette, in qualità di controparte commerciale, nell’anno di riferimento, ovvero in una frazione di tale periodo (NOTA 6).
Ciascun PDR deve essere conteggiato una sola volta, in base alla destinazione di uso ad esso associata. Nel caso di consumi per scaglioni (cioè, per le “UTENZE DEL CENTRO-NORD” e per le “UTENZE DEL MEZZOGIORNO”), il PDR dovrà essere indicato solamente nello scaglione relativo alla quantità complessivamente fornita presso il PDR medesimo.
- Il secondo allegato alla dichiarazione è stato rinominato ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI. In tale quadro, il venditore o l’acquirente per uso proprio sono tenuti a dichiarare, relativamente all’anno di riferimento:
- i propri cedenti (cioè, i reseller), relativamente alla quantità di gas naturale per la quale ha proceduto alla fatturazione ai consumatori finali nell’anno a cui la dichiarazione si riferisce, presso i PDR in cui il dichiarante non ha rivestito la qualifica di utente della distribuzione.
- i propri cedenti, relativamente alla quantità di gas naturale per il quale, nell’anno cui la dichiarazione si riferisce, ha effettuato attività di trading, cioè l’acquisto di gas naturale successivamente non ceduto dal dichiarante ai consumatori finali.
- i propri fornitori (cioè, i distributori), relativamente ai PDR in cui, nell’anno cui la dichiarazione si riferisce, ha operato contemporaneamente sia come controparte commerciale sia come utente della distribuzione.
A ciascun cedente e a ciascun fornitore dovrà essere dedicata un’apposita riga dell’elenco.
Qualora il medesimo cedente abbia venduto al soggetto obbligato sia gas naturale fornito ai PDR (caso 1), sia destinato a successive vendite non imponibili (caso 2), dovranno essere utilizzate due distinte righe per ciascuna destinazione del prodotto energetico.
Sempre relativamente al gas naturale, si segnala, infine, che la nomenclatura del rigo E7 è stata modificata in “impieghi negli stabilimenti di produzione – art. 22 del D.Lgs. 504/95”.
Infine, conformemente ai consolidati criteri cosiddetti “di contabilità per cassa” storicamente applicati al settore, è stato ribadito che le quantità che il venditore è tenuto a dichiarare, ovunque ne ricorra la necessità, sono quelle esposte nelle bollette che lo stesso ha emesso nei confronti dei propri consumatori finali nell’anno di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell’ARERA.
Si rimanda alle allegate istruzioni per ulteriori prescrizioni di dettaglio sulla compilazione delle dichiarazioni per l’anno 2023.
Per eventuali problemi tecnici relativi alla Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità, potrà essere richiesta assistenza tramite il servizio “Assistenza online”, disponibile in Home > Contatti e assistenza.
Ad ogni buon conto, è anche attivo un servizio permanente di assistenza specialistica per le dichiarazioni annuali del gas naturale 2023, accessibile, in qualsiasi orario, tramite il numero verde 800 128 417.
Allegato 1
Omissis
Allegato 2
Omissis
—
Note:
(1) Cfr. informativa ADM alle Associazioni di categoria prot. 655453/RU del 27 ottobre 2023
(2) Reperibile sul sito internet dell’ADM al percorso Home ->Atività -> Accise -> Normativa e Prassi -> Regolamentazione dell’Agenzia -> Circolari
(3) Cfr. determinazione direttoriale prot.476906 del 22 dicembre 2020, come modificata dalla determinazione prot.539209 del 5 settembre 2023.
(4) Ad esempio, se la rete ha codice ditta RMYxxxxxK allora il campo CODICE CATASTALE DEL COMUNE = H501
(5) Cfr art.1, comma 6-bis della determinazione 476906/2020 come introdotto dalla determinazione prot.539209/2023.
(6) Cfr art.2, comma 1, della determinazione 476906/2020 e s.m.i.