AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 30 del 27 dicembre 2023
Dichiarazione annuale per l’energia elettrica – Anno d’imposta 2023 – Istruzioni per la compilazione
Si comunica che è stato aggiornato, per l’anno d’imposta 2023, il contenuto della dichiarazione annuale per l’energia elettrica che i soggetti obbligati del settore devono presentare, entro il mese di marzo 2024, ai sensi dell’art.53, commi 8 e 9, del D.lgs 504/95 (TUA).
Al riguardo, si forniscono i seguenti documenti allegati che costituiscono parte integrante della presente circolare:
1. MODELLO AD-1 – Recante, in formato .xlsx, la dichiarazione Energia Elettrica – anno d’imposta 2023.
2. Allegato al Modello AD-1 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DELL’ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO D’IMPOSTA 2023.
L’adempimento dichiarativo dovrà essere assolto dai soggetti obbligati in forma telematica, utilizzando l’apposita piattaforma di interoperabilità dell’ADM, optando tra i due distinti canali System to System (S2S) e User to System (U2S).
Il servizio digitale che consente l’invio in modalità telematica delle dichiarazioni è stato reso disponibile in ambiente di test dal 1° novembre scorso (NOTA 1). L’ambiente di esercizio per l’invio delle dichiarazioni debitamente sottoscritte sarà, invece, disponibile a partire dal prossimo 1° gennaio.
Relativamente all’identificazione del soggetto abilitato alla sottoscrizione e all’invio delle dichiarazioni, restano ferme le istruzioni della circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (NOTA 2).
Le istruzioni per la compilazione sono state aggiornate per coordinare i dati inseriti dai distributori e dai venditori nella dichiarazione annuale con quelli forniti dai medesimi soggetti nelle comunicazioni mensili rese ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.L.124/2019 nonché della relativa determinazione direttoriale di attuazione (NOTA 3).
A tal riguardo, sono state apportate alcune modifiche alle denominazioni dei quadri del modello AD-1, al fine di rendere più immediata la distinzione tra il flusso fisico dell’energia elettrica distribuita e fornita ai consumatori finali dalla relativa catena del valore (cioè, dall’energia elettrica ceduta e fatturata ai medesimi soggetti).
In particolare, le dizioni del modello AD-1 sono state rese congruenti con quelle del modello AD-2 utilizzato per il gas naturale (NOTA 4).
Infine, conformemente ai consolidati criteri cosiddetti “di contabilità per cassa” storicamente applicati al settore, è stato ribadito che le quantità che il venditore è tenuto a dichiarare, ovunque ne ricorra la necessità, sono quelle esposte nelle bollette che lo stesso ha emesso nei confronti dei propri consumatori finali nell’anno di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell’ARERA.
Le principali novità a tal fine introdotte sono le seguenti.
a. Nella denominazione del prospetto dei QUADRI A, B, C, E è stato precisato il termine “OFFICINA”, al fine di evidenziare che la compilazione è dovuta dagli esercenti tali impianti (cosiddetti, soggetti obbligati con licenza).
b. Il QUADRO G è stato rinominato come ENERGIA ELETTRICA USCENTE, invece che “ceduta”, al fine di evidenziare la natura fisica dei flussi di energia ivi dichiarati. Trattasi, infatti, di energia uscente dalla rete (di trasmissione, di distribuzione, RIU (NOTA 5) ) a cui la dichiarazione si riferisce ovvero di fornitura da officina ad altra officina.
La legenda della TIPOLOGIA DI USCITA è stata conseguentemente aggiornata. I dettagli sulla valorizzazione del quadro, in funzione dell’attività svolta dal dichiarante, sono esposti nelle istruzioni allegate alla presente circolare.
Per quanto concerne, in particolare, il predetto coordinamento con le comunicazioni mensili, relativamente alla TIPOLOGIA DI USCITA D) – DISTRIBUZIONE AL CONSUMO PER CONTO TERZI (UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE), si evidenzia che i distributori dell’energia elettrica dovranno elencare i quantitativi complessivamente fornite nell’anno presso i POD, per ciascun utente della distribuzione, senza ulteriore partizione per codici catastali dei comuni in cui i POD stessi sono ubicati.
In altri termini, per l’energia elettrica distribuita al consumo, il distributore dovrà elencare una sola volta ciascun utente della distribuzione nel campo CODICE IDENTIFICATIVO DESTINATARIO, associando la quantità di energia elettrica allo stesso complessivamente fornita nell’anno tramite la rete cui la dichiarazione si riferisce, prescindendo dal comune in cui i POD sono ubicati.
Conseguentemente, per la TIPOLOGIA DI USCITA D il campo CODICE CATASTALE DEL COMUNE non dovrà essere valorizzato.
In conformità con le dichiarazioni mensili, il quantitativo è quello rilevato dai misuratori installati nei POD della rete a cui la dichiarazione si riferisce ovvero stimati dal distributore sulla base di tali misure e dal medesimo fatturati all’utente della distribuzione (NOTA 6).
L’utente della distribuzione dovrà essere identificato preferenzialmente tramite il proprio codice ditta di tipo “E” (NOTA 7), qualora trattasi di soggetto obbligato venditore o acquirente per uso proprio, ovvero tramite la partita IVA, se trattasi di rivenditore (cosiddetto reseller).
Sempre in linea con le prescrizioni relative alle comunicazioni mensili è, comunque, consentito di indicare la partita IVA dell’utente della distribuzione che sia anche soggetto obbligato, qualora il codice ditta non sia stato comunicato dal predetto utente al distributore che effettua la dichiarazione (NOTA 8).
c. In analogia con il quadro D del modello AD-2 relativo al gas naturale, il QUADRO I del modello AD-1 è stato rinominato come ENERGIA ELETTRICA VENDUTA, invece che “fatturata”. Inoltre, il QUADRO I è stato inserito nel PROSPETTO ANNUALE DELL’ENERGIA ELETTRICA COMMERCIALIZZATA, di nuova introduzione.
La relativa legenda è stata conseguentemente aggiornata, in particolare con la nuova denominazione “TIPOLOGIA DI VENDITA”, invece che “fornitura”, trattandosi, evidentemente, di informazioni sulla catena del valore dell’energia elettrica che devono essere dichiarate dai soggetti obbligati che la commercializzano come materia prima, non già dai distributori che ne curano il dispacciamento.
I dettagli sulla valorizzazione del quadro, in funzione dell’attività svolta dal dichiarante, sono esposti nelle istruzioni allegate alla presente circolare.
d. Il prospetto di accertamento delle destinazioni d’uso dell’energia elettrica, di cui ai QUADRI J, L e M DEL MODELLO AD-1, è stato rinominato:
1. PROSPETTO MENSILE DELL’ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO O FATTURATA – OFFICINA, da compilarsi su base mensile da parte degli esercenti officina per uso proprio o per rivendita;
2. PROSPETTO ANNUALE DELL’ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO O FATTURATA, da compilarsi su base annuale da parte dei venditori o degli acquirenti per uso proprio.
Sempre in analogia con il modello AD-2 relativo al gas naturale e per il motivo di cui al precedente punto c), è stata introdotta la dizione FATTURATA, invece che “consumata”.
Inoltre, relativamente ai QUADRI J, L e M del prospetto annuale (ad uso, in particolare, dei venditori) è stato precisato che per NUMERO DI UTENZE si intende la quantità di POD per i quali, essendo attivo un contratto di fornitura, il venditore ha emesso bollette, in qualità di controparte commerciale, nell’anno di riferimento, ovvero in una frazione di tale periodo (NOTA 9).Ciascun POD deve essere conteggiato una sola volta.
e. Sempre in analogia con il modello AD-2 relativo al gas naturale, il secondo allegato alla dichiarazione è stato rinominato ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI.
In particolare, il venditore è tenuto a dichiarare nell’allegato, relativamente all’anno di riferimento:
1. i propri cedenti, relativamente alla quantità di energia elettrica per la quale ha proceduto alla fatturazione ai consumatori finali nell’anno a cui la dichiarazione si riferisce, presso i POD in cui il venditore stesso non ha rivestito la qualifica di utente della distribuzione pur essendo controparte commerciale.
Trattasi, pertanto, della dichiarazione inerente i reseller di cui i venditori si sono avvalsi per lo svolgimento della propria attività sull’energia elettrica fornita ai consumatori finali;
2. i propri cedenti, relativamente alla quantità di energia elettrica per il quale, nell’anno cui la dichiarazione si riferisce, ha effettuato attività di trading, cioè l’acquisto di energia elettrica successivamente non ceduto dal dichiarante ai consumatori finali;
3. i propri fornitori (cioè, i distributori o il trasportatore nazionale), relativamente alla quantità di energia elettrica fornita presso i POD in cui, nell’anno cui la dichiarazione si riferisce, ha operato contemporaneamente sia come controparte commerciale sia come utente della distribuzione.
Ai fini della dichiarazione, il distributore deve essere identificato, preferenzialmente, con il codice unico allo stesso rilasciato per le comunicazioni mensili (NOTA 10)
A ciascun cedente e a ciascun fornitore dovrà essere dedicata un’apposita riga dell’elenco.
Qualora il medesimo cedente abbia venduto al soggetto obbligato sia energia elettrica fornito ai POD (caso 1), sia destinato a successive vendite non imponibili (caso 2), dovranno essere utilizzate due distinte righe per ciascuna destinazione dell’energia stessa.
f. Sempre relativamente all’allegato ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI, per i fini dell’art.12, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n.111, sono state inserite istruzioni affinché gli esercenti officine di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili dichiarino la quantità (espressa in kWh) di prodotti energetici utilizzati nella relativa generazione termoelettrica.
Si rimanda alle allegate istruzioni per ulteriori prescrizioni di dettaglio sulla compilazione delle dichiarazioni per l’anno 2023.
Le sopra descritte modifiche sono state effettuate senza alterare la struttura informatica dei tracciati record che consentono l’invio telematico delle dichiarazioni.
Restano, pertanto, confermate anche per il corrente anno, le consolidate modalità di invio delle dichiarazioni all’ADM, in forma esclusivamente telematica.
Per eventuali problemi tecnici relativi alla Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità, potrà essere richiesta assistenza tramite il servizio “Assistenza online”, disponibile in Home > Contatti e assistenza.
Ad ogni buon conto, è anche attivo un servizio permanente di assistenza specialistica per le dichiarazioni annuali del gas naturale 2023, accessibile, in qualsiasi orario, tramite il numero verde 800 128 417.
Allegato 1
Omissis
Allegato 2
Omissis
—
Note:
(1) Cfr. informativa ADM alle Associazioni di categoria prot. 655453/RU del 27 ottobre 2023.
(2) Reperibile sul sito internet dell’ADM al percorso Home ->Attività -> Accise -> Normativa e Prassi -> Regolamentazione dell’Agenzia -> Circolari
(3) Cfr. determinazione direttoriale prot.476905 del 22 dicembre 2020.
(4) Cfr circolare 39 prot.766813 del 21 dicembre 2023.
(5) Rete Interna di Utenza. Cfr, tra l’altro, circolare 35 prot.357334 del 27 settembre 2021, domanda 24.
(6) Cfr.art.1, comma 4, della determinazione prot.476905 del 22 dicembre 2020.
(7) Nel formato MIExxxxxZ, come rilasciato dall’UD competente insieme all’autorizzazione alla vendita.
(8) Cfr. art.1, comma 7, della determinazione 476905/2020.
(9) Cfr. art.2, comma 1, della determinazione 476905/2020
(10) Cfr. art.1, comma 6, della determinazione 476905/2020
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