Il credito di imposta per la formazione 4.0 è stato istituito dai commi da 46 a 56 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 e modificato dell’articolo 22 del D.L. n 50 del 2022 nella determinazione dell’aliquota per il calcolo del credito. Il credito in commento è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022 dalle lettere i) ed l) del comma 1064 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
Infatti per i progetti avviati:
- entro il 18 maggio 2022, per le piccole imprese l’aliquota per il credito di imposta è pari al 50% entro un massimale di 300.000 euro, per le medie imprese l’aliquota per il credito di imposta è pari al 40% entro un massimale di 250.000 euro, per le grandi imprese l’aliquota per il credito di imposta è pari al 30% entro un massimale di 250.000 euro;
- dopo il 18 maggio 2022, per le piccole imprese l’aliquota per il credito di imposta è pari al 40% entro un massimale di 300.000 euro, per le medie imprese l’aliquota per il credito di imposta è pari al 35% entro un massimale di 250.000 euro, per le grandi imprese l’aliquota per il credito di imposta è pari al 30% entro un massimale di 250.000 euro;