Il quadro RU del modello Reddito 2023 vanno inseriti i dati dei crediti di imposta ed il loro utilizzo. Nel modello RU 2023 le informazioni da inserire sono state aggiornate. In particolare si segnale anche l’inserimento, in base agli articoli 17 e 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, dei nuovi righi:
- RU150, in cui va riportato i dati del titolari effettivi dei fondi nei periodi 2020-2022;
- RU151, in cui vanno riportate le eventuali ulteriori sovvenzioni con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito d’imposta nel triennio 2020-2022, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento.
Il credito di imposta per la formazione 4.0 è stato istituito dai commi da 46 a 56 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 e modificato dell’articolo 22 del D.L. n 50 del 2022 nella determinazione dell’aliquota per il calcolo del credito. Il credito in commento è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022 dalle lettere i) ed l) del comma 1064 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
Infatti per i progetti avviati:
- entro il 18 maggio 2022, per le piccole imprese l’aliquota per il credito di imposta è pari al 50% entro un massimale di 300.000 euro, per le medie imprese l’aliquota per il credito di imposta è pari al 40% entro un massimale di 250.000 euro, per le grandi imprese l’aliquota per il credito di imposta è pari al 30% entro un massimale di 250.000 euro;
- dopo il 18 maggio 2022, per le piccole imprese l’aliquota per il credito di imposta è pari al 40% entro un massimale di 300.000 euro, per le medie imprese l’aliquota per il credito di imposta è pari al 35% entro un massimale di 250.000 euro, per le grandi imprese l’aliquota per il credito di imposta è pari al 30% entro un massimale di 250.000 euro;
Nel caso in cui i lavoratori dipendenti destinatari della formazione rientrano nella categoria degli svantaggiati o molto svantaggiati, come definito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, l’aliquota è innalzata al 60% indipendentemente dalla dimensione d’impresa.
A seguito dell’attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 i dati richiesti per la compilazione del quadro RU sono stati notevolmente aumentati. In particolare nella sezione IV del quadro RU, occorre inserire non solo i dati sul numero di ore di formazione e numero di lavoratori di cui all’articolo 6, comma 4, D.M. 4 maggio 2018 anche i seguenti:
- il totale delle spese per attività di formazione 4.0;
- l’ammontare per ciascuna tipologia di spese agevolate;
- la tipologia di soggetti formatori (se esterni o interni o entrambi);
- la tecnologia abilitante 4.0 maggiormente rilevante in termini di ore di formazione, individuata fra quelle dell’articolo 3, D.M. 4 maggio 2018.
I suddetti dati sono richiesti, al rigo RU156, anche in relazione alle spese di formazione 4.0 sostenute nel periodo d’imposta 2021, a integrazione di quanto esposto nel modello redditi 2022.
Dettagli di compilazione quadro RU – sezione I
Nel rigo RU1 colonna 1 deve essere inserito il seguente:
- “F7”, con cui viene identificato il credito d’imposta per le attività di formazione di cui all’articolo 1, comma 46, L. 205/2017, articolo 1, commi da 78 a 81, L. 145/2018, articolo 1, commi da 210 a 217, L. 160/2019, articolo 1, c. 1064, lett. i) e l), L. 178/2020e articolo 22, D.L. 50/2022.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
Nel rigo RU5 colonna 3, va riportato l’ammontare complessivo del credito d’imposta maturato nel periodo.
Nel rigo RU6 va riportato l’ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D. Lgs. 241/1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Dettagli di compilazione quadro RU – sezione IV
Nel rigo RU110, vanno riportate i dati sulla base di calcolo del credito formazione 4.0 maturato nel periodo d’imposta 2022;
Nel rigo RU156, vanno riportate i dati sulla base di calcolo del credito formazione 4.0 maturato nel periodo d’imposta 2021;
Nel rigo RU150, vanno riportate i dati del titolare effettivo dei fondi nei periodi 2020-2022;
Nel rigo RU151, vanno riportate i dati relativi alle ulteriori sovvenzioni eventualmente fruite sulle medesime spese.
Nel rigo RU110 vanno inseriti una molteplicità di dati relativi a costi ammissibili, soggetti formatori e tecnologie abilitanti:
- a colonna 1, il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti (dato presente anche nei modelli redditi precedenti);
- a colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti (dato presente anche nei modelli redditi precedenti);
- a colonna 3, l’importo totale delle spese sostenute per attività di formazione, pari alla somma delle colonne da 4 a 7;
- a colonna 4, l’importo relativo alle spese del personale in veste di docente per le ore di partecipazione alla formazione 4.0, di cui alla lettera a) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- a colonna 5, l’importo relativo ai costi di esercizio di formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, con esclusione delle spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità) di cui alla lettera b) dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- a colonna 6, l’importo relativo ai costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, di cui alla lettera c) dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- a colonna 7, l’importo relativo alle spese del personale in veste di discente e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione, di cui alla lettera d) dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014della Commissione, del 17 giugno 2014;
- a colonna 8, la tipologia di soggetto che ha erogato la formazione 4.0, se interno all’impresa (codice 1) o esterno all’impresa (codice 2) oppure entrambi (codice 3);
- a colonna 9, la tecnologia abilitante 4.0 maggiormente rilevante in termini di ore di formazione, individuata dalle lettere da a) a m) dell’articolo 3 del D.M. 4 maggio 2018.
I soggetti che hanno sostenuto, nel periodo d’imposta 2021, spese per formazione 4.0 agevolate col credito d’imposta, nel periodo d’imposta 2021, sono obbligati alla compilazione del rigo RU156. Si tratta di dati a complemento delle informazioni su monte ore formazione e numero lavoratori dipendenti coinvolti, esposte al rigo RU110 colonne 1 e 2 del modello redditi 2022.
Infine, si evidenzia, che i soggetti beneficiari del credito di importa per formazione 4.0 sono obbligati, oltre alla compilazione del quadro RU, alla compilazione del rigo RS401 del quadro RS, prospetto “Aiuti di Stato”. In quanto il credito di imposta in commento rientra tra gli “Aiuti di Stato”, concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.