La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2071 del 27 gennaio 2017 in tema di dichiarazione dei redditi congiunta ha statuito un importante principio di diritto. Infatti per gli Ermellini qualora i coniugi provvedano alla presentazione della dichiarazione dei redditi congiunta (ex art. 17 della 1. n. 114 del 1977), “e per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante”. Certamente la moglie co-dichiarante è legittimata ad impugnare autonomamente l’avviso di accertamento notificato al marito, ancorché divenuto definitivo nei confronti di quest’ultimo, o, comunque, a contestare la pretesa tributaria su di esso fondata, proponendo ricorso avverso la cartella di pagamento o l’avviso di mora a lei diretti, e comunque contro l’atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei confronti del coniuge, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per lei (cfr. C.cost., ord. n. 215 del 2004 e Cass. ord., n. 17160 del 2014, n.20857 del 2010, n. 20709 del 2007, n. 19896 del 2006). Il suo diritto di difesa, infatti, non può essere in alcun modo pregiudicato (cfr. Cass. 18 novembre 2015 n. 23553).

Inoltre per i giudici di legittimità con “la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito sia quelli concernenti le conseguenze (sostanziali e processuali) proprie delle obbligazioni solidali. E’ fatta salva la possibilità per la moglie di contestare, nel merito, l’obbligazione del marito, entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei confronti del coniuge, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per il coniuge (cfr., (cfr. C.cost., ord. n. 215 del 2004 e Cass. ord., n. 17160 del 2014, n. 20857 del 2010, n. 20709 del 2007, n. 19896 del 2006).”