Con l’approssimarsi della scadenza delle dichiarazione dei redditi è opportuno approfondire alcuni aspetti, in particolare le detrazioni fiscali riconosciute dall’articolo 12 del TUIR (Dpr 917/86) a favore del dichiarante per i cosiddetti “familiari a carico”.

Presupposto oggettivo

Il comma 2 dell’articolo 12 del Dpr 917/86 statuisce che il contribuente possa usufruire delle detrazioni fiscali per i familiari a carico solo per coloro che non abbiano conseguito nel corso dell’anno un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Per la determinazione del limite dei 2.840,51 euro devono essere comprese alcune tipologie di reddito di cui alcune di seguito si elencano:

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e con­solari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applica­zione del regime previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, di cui all’articolo 1 della L. 190/2014;
  • il reddito imponibile dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.

Non devono essere prese in considerazione, per la determinazione del limite dei 2.840,51 euro riferito all’intero periodo di imposta, i seguenti redditi:

  • redditi esenti;
  • redditi assoggettati a tassazione separata;
  • redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
  • redditi diversi quali compensi per attività sportiva dilettantistica comprese indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera m del Dpr 917/86. Infatti le predette somme sono esenti da imposte fino alla somma annua di 7.500 euro; sui successivi 20.658,28 euro viene operata una ritenuta a titolo di imposta, con aliquota del 23%, mentre sulle somme eccedenti l’importo complessivo di 28.158,28 euro viene operata una ritenuta a titolo d’acconto, sempre con aliquota del 23%.

Presupposto soggettivo

I familiari “a carico” per i quali è possibile beneficiare delle detrazioni in commento, anche se non conviventi con il contribuente, sono:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Mentre vengono considerati a carico a condizione che convivano con il contribuente i cosiddetti altri familiari o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.