- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, di cui all’articolo 1 della L. 190/2014;
- il reddito imponibile dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.
Non devono essere prese in considerazione, per la determinazione del limite dei 2.840,51 euro riferito all’intero periodo di imposta, i seguenti redditi:
- redditi esenti;
- redditi assoggettati a tassazione separata;
- redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- redditi diversi quali compensi per attività sportiva dilettantistica comprese indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera m del Dpr 917/86. Infatti le predette somme sono esenti da imposte fino alla somma annua di 7.500 euro; sui successivi 20.658,28 euro viene operata una ritenuta a titolo di imposta, con aliquota del 23%, mentre sulle somme eccedenti l’importo complessivo di 28.158,28 euro viene operata una ritenuta a titolo d’acconto, sempre con aliquota del 23%.
Presupposto soggettivo
I familiari “a carico” per i quali è possibile beneficiare delle detrazioni in commento, anche se non conviventi con il contribuente, sono:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Mentre vengono considerati a carico a condizione che convivano con il contribuente i cosiddetti altri familiari o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.