Cassazione Tributaria, sentenza n. 10647 del 7 maggio 2013
Con la sentenza n. 10647 del 07 maggio 2013 gli Ermellini hanno ribadito il principio che l’errore commesso dal contribuente durante la compilazione della denuncia dei redditi è emendabile anche in sede d’impugnazione della cartella pagamento.Gli Ermellini hanno anche precisato che la correzione è possibile anche in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, emessa in base alla dichiarazione del contribuente, non essendo di ostacolo il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 19 del D.Lgs.n.546 del 1992 – che prevederebbe l’impugnabilità della cartella solo per vizi propri -, perché non viene in rilievo un vizio della cartella, ma l’errore del contribuente, e l’esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della obiettiva legalità dell’azione amministrativa (cfr. Cass. n. 26512/2011).
La Suprema Corte bacchetta la Commissione Tributaria regionale, poiché gli stessi hanno disatteso e fatto un malgoverno di tali consolidati principi, laddove ha dichiarato infondata la pretesa del contribuente, nella considerazione che l’impugnazione della cartella di pagamento fosse solo consentita per vizi propri e non anche – come avvenuto nel caso di specie – allorquando la liquidazione sia stata effettuata ai sensi dell’articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla base della dichiarazione del contribuente. Ne è derivata la cassazione con rinvio della sentenza gravata.
Un importantissimo principio viene stabilito dalla Suprema Corte in base al quale il contribuente può impugnare la cartella esattoriale, emessa per il pagamento di tasse, non solo quando questa contenga errori imputabili all’amministrazione finanziaria, ma anche quando l’errore è dipeso all’errata compilazione della dichiarazione dei redditi fatta dal contribuente.
Secondo i giudici, dunque, i vizi che rendono invalida la cartella di Equitalia non sono solo quelli propri dell’atto (errori dovuti all’Agenzia delle Entrate o ad Equitalia stessa), ma anche eventuali cause esterne, come gli errori imputabili al cittadino.
Il ragionamento seguito dalla Corte è un’applicazione del principio costituzionale secondo cui ogni cittadino deve pagare le tasse (solo) nei limiti della propria capacità contributiva.
Quella del ricorso davanti alle Commissioni Tributarie è certamente una via drastica e, a volte, dolorosa (per via del contributo unificato da pagare). Un’alternativa potrebbe invece essere quella di effettuare la procedura di rimborso, ma con i ritardi nel pagamento che tutti conosciamo [2].
IN PRATICA
Se il contribuente ha commesso un errore a proprio danno nella compilazione della dichiarazione dei redditi, e gli sono state pertanto richieste delle tasse superiori a quelle dovute, oltre a poter chiedere il rimborso, ha sempre un’ultima possibilità per pagare solo il giusto: impugnare la cartella esattoriale.
Articoli correlati
CARTELLA di Pagamento: LEGITTIMA LA CONTESTAZIONE DEL CONTRIBUENTE – Cassazione sentenza n. 10312 del 03 maggio 2013
La Cassazione con sentenza n. 10312 del 03 maggio 2013 interviene sul caso di un contribuente che per il periodo...
Leggi il saggio →Accertamento e studi di settore: le giustificazioni comunicate in contraddittorio vanno considerate – Cassazione sentenza n. 19767 del 2013
La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 19767 del 28 agosto 2013 intervenuta in tema di accertamenti...
Leggi il saggio →Elusione fiscale: negli accordi simulati va provato il vantaggio fiscale – Cassazione sentenza n. 24914 del 2013
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 24914 depositata il 6 novembre 2013 intervenendo in tema di...
Leggi il saggio →CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 dicembre 2020, n. 27401 – In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall’accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l’impiego di detti redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 dicembre 2020, n. 27401 Tributi - IRPEF - Accertamento sintetico del reddito - Redditometro...
Leggi il saggio →CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 luglio 2021, n. 18893 – La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 luglio 2021, n. 18893 Tributi - Controllo della dichiarazione art. 36-bis del d.P.R. n....
Leggi il saggio →