Le modifiche introdotte dalle ultime disposizioni normative (in particolare il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017) sono state modificate le scadenze dei versamenti delle imposte derivante dalle dichiarazioni dei redditi (Irpef, Ires ed Irap). Le nuove date previste per i versamenti sono il 30 giugno 2017 (in luogo dell precedente scadenza del 16.6) ed il 31 luglio 2017 (al posto del 16 luglio).
Versamenti: scadenza ordinaria
Il termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi sono il 30/06 o il 30/07 con la maggiorazione dello 0,40%. Per cui quest’anno le scadenze sono:
- 30.06.2017,
- 31.07.2017 in quanto il 30 luglio cade di domenica.
Anche per il versamento dell’IRES e dell’IRAP dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Qualora il bilancio non venga approvato entro il termine massimo previsto il versamenti delle imposte va effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Coloro che opteranno per il pagamento delle imposte posticipandole entro il 30° giorno successivo ai termini stabiliti dovranno provvedere a maggiorarli dello 0,40%.
Il limite dell’importo per eseguire il pagamento risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, deve essere superiore a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e IRES, mentre per l’IRAP il limite dell’importo è par a 10,33 euro.
I versamenti vanno effettuati con modello F24 da inoltrare telematicamente salvo che per i privati non titolari di partita Iva in assenza di compensazione.
Rateizzazione delle imposte
I contribuenti hanno la facoltà di provvedere al pagamento delle imposte derivante dalla dichiarazione dei redditi mediante rateizzo. Le somme che possono essere rateizzate sono quelle dovute a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell’acconto di novembre, che deve essere versato in un’unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all’imposta dovuta.
Ecco di seguito un riepilogo in forma tabellare:
NON TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||
RATA | VERSAMENTO 1A RATA ENTRO IL 30.06.2017 | VERSAMENTO 1A RATA ENTRO IL 31.07.2017 (+0,4%) | ||
SCADENZA | % INTERESSI | SCADENZA | % INTERESSI | |
1 | 30.06.2017 | 0 | 31.07.2017 | 0 |
2 | 31.07.2017 | 0,33 | 31.08.2017 | 0,33 |
3 | 31.08.2017 | 0,66 | 02.10.2017 | 0,66 |
4 | 02.10.2017 | 0,99 | 31.10.2017 | 0,99 |
5 | 31.10.2017 | 1,32 | 30.11.2017 | 1,32 |
6 | 30.11.2017 | 1,65 |
TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||
RATA | VERSAMENTO 1A RATA ENTRO IL 30.06.2017 | VERSAMENTO 1A RATA ENTRO IL 31.07.2017 (+0,4%) | ||
SCADENZA | % INTERESSI | SCADENZA | % INTERESSI | |
1 | 30.06.2017 | 0 | 31.07.2017 | 0 |
2 | 17.07.2017 | 0,18 | 21.08.2017 | 0,18 |
3 | 21.08.2017 | 0,51 | 18.09.2017 | 0,51 |
4 | 18.09.2017 | 0,84 | 16.10.2017 | 0,84 |
5 | 16.10.2017 | 1,17 | 16.11.2017 | 1,17 |
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