Il DPCM del 20 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017 ha ufficialmente prorogato la scadenza dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2017, periodo d’imposta 2016, per i titolari di reddito d’impresa, che possono essere effettuati:
- entro il 20 luglio 2017, senza alcuna maggiorazione per il saldo e dell’acconto (termine però già decorso);
- oppure dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Poiché il 20 agosto cade di domenica, il versamento con la maggiorazione slitta al successivo lunedì 21.
Inoltre la sospensione feriale dei versamenti prevista dall’articolo dall’art. 7-quater del DL 193/2016 riguarda solamente i versamenti che derivano dai c.d. “avvisi bonari” (liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni, liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata).
Il DPCM del 20 luglio 2017 ha previsto la proroga dei versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi dei “titolari di reddito d’impresa” contrariamente a quanto indicato nel comunicato stampa, nel DPCM non viene espressamente statuito che rientrano nella proroga anche i soci che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza” dalla società partecipata, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Dalla proroga sono esclusi i lavoratori autonomi (professionisti), compresi quelli che fanno parte di un’associazione professionale ai sensi dell’art. 5 del TUIR (studi associati).
Con successivo Comunicato stampa del Ministero dell’economia n. 131 del 26 luglio 2017 ha esteso la proroga anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Oggetto della proroga del DPCM riguarda i versamenti, dei “titolari di reddito d’impresa”, inerenti il pagamento:
- del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 (2016, in caso di periodo d’imposta “solare”);
- della prima rata dell’acconto dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo (2017, in caso di periodo d’imposta “solare”).
Analogamente al precedente comunicato stampa, il DPCM fa riferimento solo alla dichiarazione dei redditi, mantenendo quindi l’incertezza sull’applicabilità della proroga anche ai versamenti derivanti dalla dichiarazione IRAP.
Un’impostazione “restrittiva” del DPCM che sembra emergere anche dal relativo titolo, il quale recita “Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi”, nonché dal riferimento alla proroga della prima rata di acconto “dell’imposta sui redditi”.
Il comunicato stampa faceva invece un generale riferimento ai versamenti “derivanti dalla dichiarazione dei redditi” e al “versamento del primo acconto”.
Sulla base del dato letterale del DPCM, sembra quindi che si debba distinguere tra:
– “il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi”, che dovrebbe comprendere non solo l’IRPEF o l’IRES, ma anche le relative addizionali e le imposte sostitutive (es. contribuenti “minimi” e “forfetari”);
– “la prima rata dell’acconto dell’imposta sui redditi”, che potrebbe riferirsi solo all’IRPEF o IRES.
Secondo quanto evidenziato, appare pertanto dubbia l’applicazione della proroga anche ai versamenti a saldo per il 2016 e a titolo di primo acconto per il 2017 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, nonostante derivino dal quadro RR del modello REDDITI e, come regola generale, debbano essere versati negli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 comma 4 del DLgs. 241/97).
Incertezze che possono riguardare anche, ad esempio, i versamenti:
– dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata (se non soggetti a ritenuta);
– del saldo del contributo di solidarietà del 3% (redditi superiori a 300.000 euro);
– del saldo e del primo acconto dell’IVIE e dell’IVAFE.
In conclusione, una proroga dei versamenti che, abbandonando l’impostazione “collaudata” degli scorsi anni, necessita di urgenti chiarimenti in vista dell’imminente scadenza del 31 luglio per effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,4%, che non dovessero rientrarvi.
Di seguito viene riprodotto il testo ufficiale del DPCM che ufficializza proroga della scadenza per il versamento delle imposte sui redditi 2017 così come già previsto nel comunicato stampa del 20 luglio:
“Art. 1
Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi
1. I titolari di reddito d’impresa versano il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonche’ la prima rata dell’acconto dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo:
a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.”
Il contenuto del DPCM conferma quanto già previsto dal comunicato stampa del MEF che anticipava la pubblicazione del decreto:
“Slitta al 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d’impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e il versamento del primo acconto. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento”
Contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017, o al massimo entro il 31 luglio 2017 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. Per i contribuenti non titolari di partita IVA ma titolari di reddito di partecipazione, a seguito della proroga possono versare la prima rata entro il 20 luglio 2017 oppure con la maggiorazione entro il 21 agosto 2017. Per le rate successive alla prima, si applicano i seguenti interessi:
Soggetti non titolare di P.IVA e che non hanno redditi di partecipazione
RATA | Scadenza | interessi | Scadenza con maggiorazione | interessi |
1a rata | 30 giugno | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2a RATA | 31 luglio | 0,33 | 31 luglio | 0,00 |
3a RATA | 31 agosto | 0,66 | 31 agosto | 0,33 |
4a RATA | 2 ottobre | 0,99 | 2 ottobre | 0,66 |
5a RATA | 31 ottobre | 1,32 | 31 ottobre | 0,99 |
6a RATA | 30 novembre | 1,65 | 30 novembre | 1,32 |
Soggetti non titolari di partita Iva che producono reddito da partecipazione dopo la proroga:
rata | scadenza | interessi | scadenza con maggiorazione | interessi |
---|---|---|---|---|
1a rata | 20-lug-17 | 0 | 21-ago-17 | 0 |
2a RATA | 31-lug-17 | 0,11 | 31-ago-17 | 0,10 |
3a RATA | 31-ago-17 | 0,44 | 2-ott-17 | 0,43 |
4a RATA | 2-ott-17 | 0,77 | 31-ott-17 | 0,76 |
5a RATA | 31-ott-17 | 1,10 | 30-nov-17 | 1,09 |
6a RATA | 30-nov-17 | 1,43 |
Contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017, ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. A seguito dellDPCM che ha previsto la proroga delle scadenza i nuovi termini della prima rata sono il 20 luglio senza maggiorazione ed il 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Per le rate successive si applicano i seguenti interessi:
RATA | Scadenza | interessi | Scadenza con maggiorazione | interessi |
1a rata | 30 giugno | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
2a RATA | 17 luglio | 0,18 | 21 agosto | 0,18 |
3a RATA | 21 agosto | 0,51 | 18 settembre | 0,51 |
4a RATA | 18 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5a RATA | 16 ottobre | 1,17 | 16 novembre | 1,17 |
6a RATA | 16 novembre | 1,50 |
Soggetti titolari di partita Iva con di reddito d’impresa, autonomi e professionisti (calendario post comunicato ufficiale Mef 26/07/2017):
rata | scadenza | interessi | scadenza con maggiorazione | interessi |
---|---|---|---|---|
1a rata | 20 luglio | 0,00 | 21 agosto | 0,00 |
2a RATA | 21 agosto | 0,29 | 18 settembre | 0,28 |
3a RATA | 18 settembre | 0,62 | 16 ottobre | 0,61 |
4a RATA | 16 ottobre | 0,95 | 16-novembre | 0,94 |
5a RATA | 16-novembre | 1,28 |
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