La scadenza della presentazione telematica della dichiarazione dei redditi è il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta in particolare:

    • per il modello 730 la scadenza è il 23 luglio 2020 (resta fermo al 7 luglio il 730 presentato dal sostituto d’imposta).;
    • per il modello Redditi PF/SP/SC ed Irap la scadenza dell’invio è il 30 novembre 2020 (termine prorogato dal d.l. n. 34/2020) per i seguenti modelli:
      • Modello Redditi Società di capitali (Sc) 2020
      •  Modello Redditi Società di persone (Sp) 2020
      •  Modello Redditi Enti non commerciali 2020
      • Modello Redditi Persone fisiche (Pf) 2020
      • Modello IRAP 2020

Per i contribuenti che possono presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali il termine è stabilito tra il 2 maggio e il 30 giugno.

In alcuni casi è previsto l’esclusione dall’obbligo di invio telematico della dichiarazione dei redditi consentendo la presentazione cartacea nelle ipotesi in cui:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo
  • pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW)
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Versamenti

Il pagamento delle imposte va eseguito utilizzando il modello di pagamento F24. I versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020, ovvero entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%.
Il contribuente può rateizzare le imposte da versare in un numero massimo di rate che varia a secondo se il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. Il secondo acconto 2020 è in scadenza al 30 novembre 2020 e non può essere rateizzato.

Contribuenti non titolari di partita IVA

RATAVERSAMENTOINTERESSI %VERSAMENTO (*)INTERESSI %
30 giugno30 luglio
31 luglio0,3331 luglio
31 agosto0,6631 agosto0,33
30 settembre0,9930 settembre0,66
2 novembre1,322 novembre0,99
30 novembre1,6530 novembre1,32

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Contribuenti titolari di partita IVA

RATAVERSAMENTOINTERESSI %VERSAMENTO (*)INTERESSI %
30 giugno (20 luglio per soggetti ISA e forfettari)30 luglio
16 luglio0,1820 agosto0,18
20 agosto0,5116 settembre0,51
16 settembre0,8416 ottobre0,84
16 ottobre1,1716 novembre1,17
16 novembre1,50

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020

In base all’articolo 24, D.L. 34/2020 è previsto che i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro l’esonero dal versamento del saldo Irap per il 2019 e dal versamento del primo acconto Irap per l’anno 2020. Il predetto esonero è escluso per i sotto elencati soggetti:
  • che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. 446/1997, si tratta di imprese di assicurazione;
  • che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 10-bis, D.Lgs. 446/1997, si tratta delle Amministrazioni Pubbliche;
  • di cui all’articolo 162-bis, Tuir, si tratta di banche e intermediari finanziari.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020 ha fornito importanti chiarimenti in tema di esonero dal versamento del saldo Irap e del primo acconto Irap sotto l’aspetto soggettivo ed oggettivo.
Per i contribuenti soggetti all’IRAP il cui periodo d’imposta è coincidente con l’anno solare saranno esonerati dal versamento:
  • del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 in scadenza il 30 giugno 2020 (restano dovuti gli acconti 2019 suddivisi nelle rate legislativamente previste);
  • della prima rata di acconto IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2020 .
Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
Periodo d’imposta
I° acconto entro
dovuto
II° acconto entro
dovuto
Saldo entro
dovuto
1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019
30 giugno 2019
30 novembre 2019
30 giugno 2020
no
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020
30 giugno 2020
no
30 novembre 2020
30 giugno 2021
Per i contribuenti il cui periodo d’imposta non è coincidente con l’anno solare i versamenti vanno effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta quanto al saldo e al primo acconto per l’esercizio successivo e l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (seconda rata dell’acconto).
Contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
Periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2019
I° acconto entro
dovuto
II° acconto entro
dovuto
Saldo entro
dovuto
1° luglio 2019 – 30 giugno 2020
31 dicembre 2019
31 maggio 2020
31 dicembre 2020
no
Periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2020
I° acconto entro
dovuto
II° acconto entro
dovuto
Saldo entro
dovuto
1° luglio 2020 – 30 giugno 2021
31 dicembre 2020
no
31 maggio 2021
31 dicembre 2021

Compensazioni

Inoltre l’articolo 147, comma 1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto l’innalzamento del limite massimo dei crediti compensabili portandolo, per il solo 2020, da 700.000 mila euro a 1 milione di euro.

Si ricorda che al fine di poter procedere alla compensazione dei crediti tributari d’importo superiore a 5.000,00 euro è previsto:

  • l’obbligo della presentazione della relativa dichiarazione fiscale;
  • l’apposizione del visto di conformità. 

Inoltre è previsto l’obbligo dell’invio telematico del modello F24, qualunque sia l’importo della compensazione, esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel)

La compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 3, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124).

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali
La compensazione dei crediti di imposta mediante l’utilizzo del modello F24, esclusivamente mediante i servizi telematici (Fisconline/Entratel), può essere avvenire secondo due distinte modalità:
  • orizzontale, quando l’istituto della compensazione avviene tra imposte diverse (esempio IVA ed IRPEF);
  • verticale, quando i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal ipotesi il contribuente può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) oppure gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).
Si rammenta, per le compensazioni di tipo orizzontali, che:
  • i crediti di imposta del modello Redditi 2020 e del modello Irap 2020 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l’apposizione del visto di conformità;
  • è obbligatorio l’utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario;
  • è previsto un blocco (ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.
Società di capitali
Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019:
  • qualora l’approvazione del bilancio avvenga entro i 120 giorni , il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020;
  • qualora l’approvazione del bilancio avvenga entro i 180 giorni (come consentito dall’articolo 106, D.L. 18/2020), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
Nell’ipotesi in cui il bilancio dell’esercizio 2019 non sia approvato entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020.