La scadenza della presentazione telematica della dichiarazione dei redditi è il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta in particolare:
- per il modello 730 la scadenza è il 23 luglio 2020 (resta fermo al 7 luglio il 730 presentato dal sostituto d’imposta).;
- per il modello Redditi PF/SP/SC ed Irap la scadenza dell’invio è il 30 novembre 2020 (termine prorogato dal d.l. n. 34/2020) per i seguenti modelli:
- Modello Redditi Società di capitali (Sc) 2020
- Modello Redditi Società di persone (Sp) 2020
- Modello Redditi Enti non commerciali 2020
- Modello Redditi Persone fisiche (Pf) 2020
- Modello IRAP 2020
Per i contribuenti che possono presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali il termine è stabilito tra il 2 maggio e il 30 giugno.
In alcuni casi è previsto l’esclusione dall’obbligo di invio telematico della dichiarazione dei redditi consentendo la presentazione cartacea nelle ipotesi in cui:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo
- pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW)
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Versamenti
Contribuenti non titolari di partita IVA
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 30 giugno | 30 luglio | ||
2ª | 31 luglio | 0,33 | 31 luglio | |
3ª | 31 agosto | 0,66 | 31 agosto | 0,33 |
4ª | 30 settembre | 0,99 | 30 settembre | 0,66 |
5ª | 2 novembre | 1,32 | 2 novembre | 0,99 |
6ª | 30 novembre | 1,65 | 30 novembre | 1,32 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Contribuenti titolari di partita IVA
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 30 giugno (20 luglio per soggetti ISA e forfettari) | 30 luglio | ||
2ª | 16 luglio | 0,18 | 20 agosto | 0,18 |
3ª | 20 agosto | 0,51 | 16 settembre | 0,51 |
4ª | 16 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5ª | 16 ottobre | 1,17 | 16 novembre | 1,17 |
6ª | 16 novembre | 1,50 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020
- che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. 446/1997, si tratta di imprese di assicurazione;
- che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 10-bis, D.Lgs. 446/1997, si tratta delle Amministrazioni Pubbliche;
- di cui all’articolo 162-bis, Tuir, si tratta di banche e intermediari finanziari.
- del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 in scadenza il 30 giugno 2020 (restano dovuti gli acconti 2019 suddivisi nelle rate legislativamente previste);
- della prima rata di acconto IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2020 .
Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare | ||||||
Periodo d’imposta | I° acconto entro | dovuto | II° acconto entro | dovuto | Saldo entro | dovuto |
1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 | 30 giugno 2019 | sì | 30 novembre 2019 | sì | 30 giugno 2020 | no |
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 | 30 giugno 2020 | no | 30 novembre 2020 | sì | 30 giugno 2021 | sì |
Contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare | ||||||
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 | I° acconto entro | dovuto | II° acconto entro | dovuto | Saldo entro | dovuto |
1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 | 31 dicembre 2019 | sì | 31 maggio 2020 | sì | 31 dicembre 2020 | no |
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 | I° acconto entro | dovuto | II° acconto entro | dovuto | Saldo entro | dovuto |
1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 | 31 dicembre 2020 | no | 31 maggio 2021 | sì | 31 dicembre 2021 | sì |
Compensazioni
Inoltre l’articolo 147, comma 1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto l’innalzamento del limite massimo dei crediti compensabili portandolo, per il solo 2020, da 700.000 mila euro a 1 milione di euro.
Si ricorda che al fine di poter procedere alla compensazione dei crediti tributari d’importo superiore a 5.000,00 euro è previsto:
- l’obbligo della presentazione della relativa dichiarazione fiscale;
- l’apposizione del visto di conformità.
Inoltre è previsto l’obbligo dell’invio telematico del modello F24, qualunque sia l’importo della compensazione, esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel)
La compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 3, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124).
- orizzontale, quando l’istituto della compensazione avviene tra imposte diverse (esempio IVA ed IRPEF);
- verticale, quando i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal ipotesi il contribuente può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) oppure gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).
- i crediti di imposta del modello Redditi 2020 e del modello Irap 2020 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l’apposizione del visto di conformità;
- è obbligatorio l’utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario;
- è previsto un blocco (ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.
- qualora l’approvazione del bilancio avvenga entro i 120 giorni , il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020;
- qualora l’approvazione del bilancio avvenga entro i 180 giorni (come consentito dall’articolo 106, D.L. 18/2020), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Proroga presentazioni delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP e dei versamenti del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comunicato Stampa n. 269
- MINISTERO FINANZE - Comunicato 27 novembre 2020, n. 269 - In arrivo la proroga per il versamento del secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 07 giugno 2019, n. 184656 - Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e Irap 2019, e delle relative istruzioni, nonché delle istruzioni del modello Redditi…
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