In dettaglio il contribuente può usufruire della detrazione fiscale non superiore a 40,00 euro per ogni soggetto fiscalmente a carico. La spese, nell’ipotesi in cui i genitori partecipano entrambi alle spese, vanno ripartire tra di loro sull’ammontare previsto dalla norma sul quale calcolare la detrazione in relazione all’onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva nel rispetto del limite principale di detrazione. Tali voci di spesa, ai fini dell’ottenimento della relativa detrazione trovano allocazione nel modello 730, nel quadro E righi da E8 a E10 codice identificativo 16; per il modello redditi 2017 sarà invece da compilare il quadro RP, righi da RP a RP 13 riportando lo stesso codice. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 (13) riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 16.
Spese detraibili
La detrazione compete per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il D.M. 28. marzo 2007 pubblicato sulla G.U. del 9 maggio 2007 n. 106.
Il D.M. 28. marzo 2007 pubblicato sulla G.U. del 9 maggio 2007 n. 106 rappresenta la norma attuativa del beneficio fiscale in commento con cui sono stati stabilito, come chiarito anche dalla Circolare n° 7/E del 2017,:
- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine ecc.;
- la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.
Per associazioni sportive s’intendono le società ed associazioni di cui all’art. 90 commi 17 e seguenti, legge n. 289 del 2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica. Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica s’intendono gli impianti, comunque, organizzati:
- destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma d’impresa (individuale o societaria).
Per cui risulta evidente che il beneficio fiscale non compete per le spese sostenute, non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui sopra, quali ad esempio:
- per l’attività sportiva praticata presso le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva; le società di capitali di cui alla Legge n. 91 del 1981 (sport professionistico); le associazioni non sportive (ad esempio associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
Documentazione da conservare
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n° 7/E ha chiarito che la detrazione è legittima qualora la spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.
La documentazione deve riportare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) del citato D.M. 28 marzo 2007:
- la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.);
- l’attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc.);
- l’importo pagato;
- i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica; e
- il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il Comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione.
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