dichiarazione tardivaI contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione modello Unico da inviare telematicamente entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce. Per i contribuenti (persone fisiche o società) con esercizio solare, il termine di presentazione scade il 30 settembre di ogni anno.

Per non penalizzare, eccessivamente, i contribuenti che procedono a presentare la dichiarazione con un ritardo di lieve entità, vengono considerate valide, con il contestuale pagamento di una sanzione, anche le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (articolo 2, comma 7, del DPR n. 322/1998), le c.d. “dichiarazioni tardive”. Tutte le dichiarazioni dei redditi presentate oltre tale termine vengono considerata omesse, con conseguente possibilità per l’Agenzia delle Entrate di attivare anche procedure di accertamento induttivo.

Il Legislatore fiscale offre la possibilità ai contribuenti di poter usufruire del cosidetto ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 (come in primis modificato dalla Legge di Stabilità per il 2015 e successivamente dal decreto sanzioni (Dlgs 158/2015), le cui disposizioni si applicano a partire dal 1°gennaio 2016) per la presentazione della dichiarazione tardiva con il  beneficiando di sanzioni ridotte, per regolarizzare la propria posizione.

E’ intesa come dichiarazione dei redditi tardiva (modello Unico) quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza naturale di presentazione. La normativa prevede che la dichiarazione dei redditi modello Unico va presentata all’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione. Qualora il contribuente non presenta la dichiarazione nei predetti termini, ha la possibilità di sanare la propria posizione presentando entro i 90 giorni successivi, la dichiarazione stessa, che viene considerata tardiva, ma sempre validamente presentata. Oltre i 90 giorni dalla scadenza (che corrispondono al 29 dicembre), la dichiarazione non presentata (relativa all’anno di imposta precedente), è considerata definitivamente omessa.

Per questo motivo, il contribuente che si trova nella situazione di non aver presentato nei termini il proprio modello Unico deve affrettarsi a presentarlo ne 90 giorni successivi, presentando la dichiarazione accompagnata dal versamento di una sanzione di €. 258,00, che può essere ridotta utilizzando il ravvedimento operoso.

La dichiarazione dei redditi (modello Unico) presentata oltre il termine del 29 dicembre la stessa resta inevitabilmente omessa.

Il ravvedimento della dichiarazione tardiva, presentata nel termine di 90 giorni, ha un costo particolarmente contenuto. In particolare possiamo trovarci di fronte due casi particolari:

  • Dichiarazione tardiva senza imposte dovute – La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, prevede che in questo caso, la sanzione venga ridotta a 1/10 del minimo. In pratica, in assenza di imposte dovute, la regolarizzazione comporta il versamento della sanzione ridotta a €. 25 (codice tributo “8911”), in quanto la sanzione piena applicabile è di €. 258;
  • Dichiarazione tardiva con imposte dovute – Nel caso di dichiarazione presentata nei 90 giorni con imposte dovute, è necessario ravvedere i versamenti non effettuati. Quindi, oltre alla sanzione ridotta di €. 25 (codice tributo “8911”), dovrà essere applicata la sanzione ridotta dello 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14°; al 3% se la regolarizzazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza (1/10 del 30%); al 3,75% (1/8 della sanzione del 30%), se la regolarizzazione viene effettuata oltre tale termine.

Sanzioni dichiarazione tardiva

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, sono considerate valide ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per il ritardo. In tal caso, dalla dichiarazione tardiva potrà risultare un’imposta dichiarata e non versata, sanzionabile mediante l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997:
sanzione base: 30% dell’importo non versato;
sanzione ridotta: 15% se il versamento dell’importo dovuto avviene entro 90 giorni.
Pertanto:
– per i ritardi sino a 14 giorni, la sanzione è quella del 15%, ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (come attualmente previsto);
– per i ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione è pari al 15%;
– per i ritardi superiori a 90 giorni, la sanzione è pari al 30%.
Inoltre, nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione è ammessa la possibilità di fare ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
Pertanto se a seguito della presentazione della dichiarazione dovessero emergere anche delle imposte da pagare, si dovrà applicare anche la sanzione prevista dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, con possibilità di fare ricorso anche in questo caso al ravvedimento operoso.
Riduzione della sanzione a
%
Regolarizzazione dell’omesso versamento
1/15 per ogni giorno di ritardo
Da 0,2% a 1,4%
entro 14 giorni
1/10 del 15%
1,5%
entro 30 giorni
1/9 del 15%
1.67%
entro 90 giorni
1/8 del 30%
3,75%
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa
1/7 del 30%
4,2857%
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa
1/6 del 30%
5%
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa
1/5% del 30%
6%
dopo il PVC